Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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persone che a conclusione della procedura celere di prima istanza sono autorizzate a rimanere in Svizzera (ammissione provvisoria o concessione dell’asilo) vengono ripartite fra i Cantoni e integrate il più rapidamente possibile.

Procedura ampliata (art. 26d AP-LAsi)

La procedura ampliata è applicata in particolare alle domande d’asilo che dopo l’audizione o nel quadro della procedura di ricorso richiedono ulteriori chiarimenti affinché possa essere presa una decisione (circa il 40 % delle domande), nonché alle domande che presumibilmente sfoceranno in un’autorizzazione a rimanere (ammissione provvisoria o concessione dell’asilo). Ciò vale in particolare quando il trattamento delle domande d’asilo provenienti da determinate regioni viene temporaneamente interrotto poiché non è possibile prevedere gli sviluppi della situazione nel prossimo futuro (moratoria; fissazione delle priorità).

Nella procedura ampliata, i richiedenti l’asilo vengono attribuiti a un Cantone per la durata della procedura d’asilo e fino all’esecuzione dell’allontanamento. Entro un anno la decisione deve passare in giudicato e l’eventuale allontanamento essere eseguito.

Procedura Dublino (art. 26b AP-LAsi)

Nel quadro della procedura Dublino (circa il 40 % delle domande), i richiedenti l’asilo rimangono pure nella sfera di competenza della Confederazione fino alla partenza e non vengono attribuiti ai Cantoni. Ciò significa che attualmente il 60 per cento delle domande è evaso rapidamente nei centri della Confederazione (procedura celere per circa il 20 % delle domande e procedura Dublino per circa il 40 % delle domande).

Se in un secondo tempo la procedura Dublino deve essere interrotta, vengono applicate la procedura celere o quella ampliata. Analogamente a quanto accade oggi, nella procedura Dublino non sono condotte audizioni ma un primo interrogatorio ed è concesso il diritto di essere sentiti. Prima della decisione d’asilo occorre attendere la risposta dello Stato Dublino competente in merito alla domanda di presa o ripresa a carico.

Nell’ambito di questa ripartizione fra la Confederazione (procedura celere per almeno il 20 % delle domande, procedura Dublino per almeno il 40 %) e i Cantoni (procedura ampliata per almeno il 40 %) va considerato che in una parte dei casi trattati nella procedura Dublino l’altro Stato respinge la domanda di presa o ripresa a carico e che in una parte dei casi trattati nella procedura celere è sì possibile decidere rapidamente ma è impossibile eseguire l’allontanamento durante il soggiorno nei centri della Confederazione. In questi casi, in un secondo tempo può risultare necessario attribuire il richiedente a un Cantone e l’effettiva composizione delle domande può variare (quota delle domande trattate nella procedura Dublino, chiarimenti supplementari necessari, ecc.).

Un’ulteriore caratteristica essenziale del riassetto del settore dell’asilo è l’intento di promuovere il ritorno volontario dei richiedenti l’asilo colpiti da una decisione negativa. A tal scopo, nei centri della Confederazione vanno tempestivamente condotti colloqui di consulenza per il ritorno al fine di informare dettagliatamente i richiedenti sull’esistente offerta di aiuto. L’accesso alla consulenza per il ritorno e la