Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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diritto degli stranieri da parte della Confederazione)10. Le relative disposizioni d’esecuzione sono oggetto di un altro progetto da porre in consultazione.
Le modifiche della LAsi proposte con il presente avamprogetto si basano sulle modifiche di legge già definite nel Progetto 1.
1.5 Relazione con l’ordinanza sulle fasi di test
La possibilità creata dal Parlamento di verificare i nuovi iter procedurali nell’ambito di fasi di test (art. 112b LAsi; cfr. sopra) consente al Consiglio federale di discostarsi, entro un quadro prestabilito, dalle disposizioni della LAsi e della LStr. Al riguardo vanno integralmente garantiti i diritti procedurali dei richiedenti l’asilo. L’ordinanza sulle fasi di test, a tal fine necessaria, è stata oggetto di un’indagine conoscitiva11 svolta dal DFGP dal 19 febbraio al 19 marzo 2013 e dovrebbe essere adottata dal Consiglio federale ad agosto 2013 ed entrare in vigore il 1° ottobre 2013.
La fase di test sarà limitata a un massimo di due anni e consentirà in particolare di valutare l’organizzazione e l’implementazione del nuovo assetto del settore dell’asilo. A tal proposito vanno testate e valutate in particolare le procedure operative, ad esempio l’assegnazione del rappresentante legale nella fase preparatoria, la collaborazione tra UFM e il Cantone di ubicazione del centro della Confederazione, così come le procedure interne all’UFM. Lo svolgimento di una fase di test soddisfa/adempie anche una richiesta della conferenza sull’asilo del 21 gennaio 2013 (cfr. 1.3).
1.6 Misure esistenti per accelerare la procedura d’asilo
Dato l’ingente numero di domande d’asilo depositato dalla fine del 2011, l’UFG ha già messo in atto diverse misure organizzative per accelerare la relativa procedura e rendere più efficiente la gestione delle domande.
Procedura celere per domande d’asilo dai Paesi europei esentati dall’obbligo del visto («Procedura di 48 ore»)
Nell’estate del 2012 il numero di domande d’asilo presentate da cittadini di determinati Paesi europei esentati dall’obbligo del visto è fortemente aumentato, pertanto dal 20 agosto 2012 per decidere su tali domande si applica la cosiddetta procedura di 48 ore. I richiedenti l’asilo provenienti dai Paesi europei hanno solo una possibilità minima di ottenere asilo in Svizzera. Questi Stati sono, infatti, stati riconosciuti come «safe countries» già tempo fa dal Consiglio federale.
Lo svolgimento della procedura di 48 ore richiede che, oltre agli specialisti del settore dell’asilo dell’UFM, siano stazionati nel CRP di Basilea anche i rappresentanti delle istituzioni di soccorso e gli interpreti. In tal modo è possibile condurre in sito la procedura d’asilo per le persone provenienti dagli Stati summenzionati e decidere di norma entro 48 ore dall’audizione sulla persona, se non sono necessari ulteriori accertamenti.
Le esperienze fatte sono state positive: grazie a questa procedura celere è stato possibile ridurre notevolmente il numero di domande d’asilo depositate dai cittadini
10 http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/8515.pdf 11 http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2013/ ref_2012-02-19.html