Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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partenza volontaria con aiuto al ritorno devono per principio essere possibili in ogni fase della procedura.

Le persone autorizzate a rimanere in Svizzera vanno integrate il più rapidamente possibile.

2.3 Svolgimento della procedura d’asilo

Si confronti in merito il rapporto finale del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni del 29 ottobre 201212 (disponibile solo in tedesco e francese).

2.3.1 Fase preparatoria (art. 26 AP-LAsi)

Con il deposito di una domanda d’asilo in un centro della Confederazione ha inizio la fase preparatoria, che dura al massimo 21 giorni civili (ad eccezione della procedura Dublino, si veda più sotto). Nel rispetto di questo limite massimo, la durata della fase preparatoria dipende dalle esigenze del singolo caso, nei casi semplici può anche durare solo qualche giorno. Per questo motivo non ha senso stabilire schematicamente la durata della fase preparatoria per tutte le domande. La fase preparatoria è stata disciplinata legalmente già nel quadro della più recente revisione della LAsi (cfr. art. 26 LAsi modifica del 14 dicembre 2012 della legge sull’asilo, atto legislativo 113). Tale disposizione va ripresa in buona parte nella presente revisione (art. 26 AP-LAsi).

La fase preparatoria consente di effettuare i chiarimenti preliminari necessari per avviare ed eseguire una procedura d’asilo immediatamente dopo l’arrivo nel centro di procedura. Essa serve in particolare a organizzare bene la successiva audizione sui motivi d’asilo e a poter così rispettare gli stretti termini per il trattamento delle domande d’asilo.

Durante la fase preparatoria si tratta soprattutto di rilevare e registrare le generalità dei richiedenti, di verificarne l’identità, di esaminare i mezzi di prova presentati e i documenti di viaggio e d’identità, nonché di effettuare ulteriori chiarimenti specifici all’identità e alla provenienza. Infine va condotta una prima interrogazione sull’identità, sull’itinerario e sui motivi dell’emigrazione, il che corrisponde all’attuale audizione della persona. Nei casi trattati nella procedura Dublino, l’eventuale domanda di presa o ripresa a carico di un richiedente deve essere presentata allo Stato Dublino competente già durante la fase preparatoria. Per la prima interrogazione ai richiedenti l’asilo deve essere assegnato un rappresentante legale (art. 102h cpv. 1 AP-LAsi; si veda anche 2.5). La prima interrogazione è volta ad accertare insieme al richiedente le probabilità nella procedura d’asilo. Se un richiedente ritira volontariamente la sua domanda d’asilo, per esempio poiché fa valere esclusivamente motivi economici, questa va stralciata senza formalità (art. 26 cpv. 3 AP-LAsi; corrisponde all’art. 25a LAsi secondo la modifica del 14 dicembre 2012, atto legislativo 1).

Nella fase preparatoria l’UFM può affidare a terzi compiti amministrativi (p. es. rilevamento delle generalità, allestimento di schede dattiloscopiche e di fotografie, si veda più sopra).

12 http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/asylgaug/ersatz-nee/schlussber-neustruktur-asyl-d.pdf (cfr. schema alla fine) 13 http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/8515.pdf