Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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2.2 Caratteristiche essenziali
Una rappresentazione dettagliata è disponibile nel rapporto finale e nei parametri del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni (si veda 1.2, con riferimento in Internet; documento disponibile solo in tedesco e francese).
Il gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni giunge alla conclusione che è possibile accelerare effettivamente la procedura d’asilo unicamente se i principali attori si trovano nello stesso luogo (in particolare i richiedenti l’asilo; i responsabili della procedura d’asilo dell’UFM; i rappresentanti legali e i consulenti per il ritorno; gli specialisti per la verifica dei documenti, il confronto Eurodac e la documentazione sui Paesi). Ciò presuppone un aumento della capacità dei centri di registrazione e di procedura (CRP) e l’apertura di centri supplementari in altre ubicazioni.
Affinché l’organizzazione sia ottimale, questi centri della Confederazione devono avere determinate dimensioni; centri molto grandi come in Olanda (Ter Apel ospita circa 1500 richiedenti l’asilo) sono praticamente irrealizzabili in Svizzera. Più realistico è invece creare centri della Confederazione nelle regioni degli attuali CRP, eventualmente completandoli con centri d’attesa e di partenza, nonché centri speciali per richiedenti l’asilo.
Il gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni concorda parimenti sul fatto che è possibile eseguire le procedure d’asilo rapidamente, nel rispetto dello Stato di diritto e in modo equo soltanto se ai richiedenti è garantita una protezione giuridica professionale, gratuita e indipendente.
Per velocizzare le procedure come auspicato è opportuno distinguere tra le seguenti procedure d’asilo.
Procedura celere (art. 26c AP-LAsi)
Nel rapporto del DFGP sulle misure d’accelerazione e nel rapporto finale del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni, per designare la procedura celere è utilizzato il termine «procedura ordinaria». Il nuovo termine «procedura celere» esprime meglio la sua caratteristica di procedura rapida e cadenzata.
Le domande d’asilo che non richiedono chiarimenti successivi all’audizione vanno trattate in una procedura celere secondo uno scadenzario prestabilito (almeno il 20 % di tutte le domande). In tale procedura possono essere prese decisioni di asilo negative (decisioni di non entrata nel merito, decisioni d’asilo materiali con allontanamento, o decisioni di ammissione provvisoria) oppure positive (concessione dell’asilo). Per stabilire il tipo di procedura (celere o ampliata) per le decisioni presumibilmente positive con autorizzazione a rimanere viene considerata in particolare anche la prassi applicata nell’ambito dell’asilo dagli Stati dell’UE ai singoli Paesi d’origine.
La quota delle domande d’asilo trattate nella procedura celere può pertanto variare a seconda della loro composizione.
Per principio, nell’ambito della procedura celere i richiedenti non vengono attribuiti ai Cantoni. Secondo il rapporto finale del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni, nella procedura celere le decisioni relative alle domande d’asilo devono passare in giudicato entro 100 giorni; in caso di decisione negativa l’allontanamento deve essere eseguito. I richiedenti l’asilo in questione sono alloggiati nei centri della Confederazione durante la procedura e fino all’esecuzione dell’allontanamento. Le