Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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Se nel corso della fase preparatoria si delinea già un possibile ritorno, il richiedente deve essere informato sull’opportunità del ritorno volontario e sul relativo aiuto (cfr. art. 93a AP-LAsi). Questa consulenza deve essere offerta da un servizio indipendente dall’UFM (p. es. consultori cantonali per il ritorno o ONG).

Personale medico specializzato effettua un breve esame medico standard per accertare l’eventuale necessità di adottare misure particolari per la procedura d’asilo (in particolare per l’audizione). Per quanto possibile va chiarito se la persona in questione è affetta malattie trasmissibili che potrebbero mettere a rischio la salute pubblica. Se indicato per motivi medici, segue un esame condotto da un medico. In questo contesto è assicurata la notifica di malattie che soggiacciono all’obbligo di dichiarazione (cfr. ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo, ordinanza sulla dichiarazione, RS 818.141.1). L’esame sulla tubercolosi è come finora effettuato in caso di sospetto.

Nella pratica deve essere garantito che il personale medico possegga la formazione necessaria all'espletamento di queste operazioni, comprese le competenze transculturali. In quest'ambito vi è una collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Se vi sono difficoltà di comprensione linguistica, prendono parte alla visita medica degli interpreti certificati. È possibile rinunciarvi se dal punto di vista medico si tratta chiaramente di un caso di poca importanza.

Motivi medici noti e rilevanti per la procedura d’asilo devono essere presentati immediatamente dopo il deposito della domanda, al più tardi per l’audizione. In caso contrario possono risultarne svantaggi nella procedura d’asilo (maggiore onere di prova a carico dei richiedenti, cfr. art. 26a AP-LAsi). Ciò corrisponde alla modifica della legge del 14 dicembre 2012 sull’asilo (cfr. art. 26bisLAsi, atto legislativo 1).

L’accesso all’assistenza medica generale deve essere garantita mediante consultazioni mediche sul posto, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o se necessario una visita medica. È opportuno che il personale medico specializzato effettui una cernita prima dell’attribuzione a un trattamento medico. Anche nel quadro dell'assistenza medica generale va garantito che le malattie trasmissibili siano riconosciute il prima possibile, trattate adeguatamente e notificate tempestivamente, come da ordinanza sulla dichiarazione. Va altresì garantito che determinati compiti siano assolti da personale medico specializzato con le necessarie competenze transculturali e che in caso di difficoltà di comprensione linguistica prendano parte alla visita medica degli interpreti certificati. Anche in questo caso è possibile rinunciarvi se dal punto di vista medico si tratta chiaramente di un caso di poca importanza.

La situazione è speciale nel quadro della procedura Dublino, in cui la fase preparatoria dura al massimo 10 giorni civili. Entro questo termine al più tardi deve essere presentata la domanda di presa o ripresa a carico allo Stato Dublino competente. Se all’inizio della fase preparatoria si ha un riscontro in Eurodac, tale domanda è presentata immediatamente.

In caso di domande di riesame o multiple, in linea di massima non ha luogo una fase preparatoria (artt. 111b cpv. 1 e 111c cpv. 1 AP-LAsi).

Durante la fase preparatoria i richiedenti sono alloggiati in un centro della Confederazione (si veda art. 24 cpv. 2 lett. a AP-LAsi e 2.3.6).