Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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essere presa e notificata entro due giorni lavorativi dal ricevimento di tale risposta (cfr. art. 37 cpv. 2 AP-LAsi).
In questo caso i richiedenti possono essere alloggiati nel centro di procedura fino alla presentazione della domanda allo Stato Dublino competente e in seguito in speciali centri di attesa e di partenza (si veda art. 24 cpv. 3-5 AP-LAsi e 2.3.6).
2.3.3 Procedura di ricorso (art. 108 segg. AP-LAsi)
Nella procedura celere, il termine di ricorso è di nove giorni civili dopo la notificazione di una decisione d’asilo negativa (risp. sette giorni; art. 108 cpv. 1 AP-LAsi). In assenza di un ricorso, allo scadere del termine di partenza è eseguito l’allontanamento passato in giudicato (si veda 2.3.4).
Una volta ricevuto un ricorso interposto contro una decisione d’asilo materiale, il TAF decide entro 20 giorni (art. 109 cpv. 1 AP-LAsi). Questo termine è realistico poiché nella procedura celere vengono trattati soltanto i casi semplici.
In caso di decisione di non entrata nel merito (in particolare nell’ambito della procedura Dublino), nelle procedure celere e ampliata il termine di ricorso continua a essere di 7 giorni civili (risp. cinque giorni lavorativi, si veda art. 108 cpv. 3 AP--LAsi). In caso di decisioni materiali nel quadro della procedura ampliata, il termine di ricorso è come finora di 30 giorni civili (art. 108 cpv. 2 AP--LAsi).
Nella procedura Dublino e in caso di decisione di non entrata nel merito, il TAF deve decidere entro sette giorni civili (risp. cinque lavorativi, corrisponde al disciplinamento vigente all’art. 109 cpv. 1 LAsi), mentre nella procedura ampliata deve di norma farlo entro due mesi (art. 109 cpv. 2 e 3 AP-LAsi).
Nell’atto legislativo 1 è stato stabilito che di norma il termine d’evasione dei ricorsi contro tutte le decisioni materiali è di 20 giorni (art. 109 cpv. 4 LAsi). È tuttavia giustificato prevedere un termine d’evasione più lungo per le decisioni del TAF nel quadro della procedura ampliata poiché occorre presupporre che di regola i casi trattati in tale procedura sono più complessi.
Nell’ambito degli accertamenti in merito ai ricorsi riguardanti le procedure celere e Dublino, il TAF attua misure istruttorie nei centri della Confederazione, se ciò può accelerare la decisione sul ricorso. (si veda art. 111abisAP—Lasi e art. 39 cpv. 2 della legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF, RS 173.32). Si tratta in primo luogo di interrogatori orali dei richiedenti l’asilo. Dopo l’applicazione delle misure istruttorie, se vi sono tutti gli elementi per prendere una decisione, la sentenza può essere pronunciata e notificata il giorno del dibattimento. Trattandosi di una sentenza di ultima istanza, essa entra in vigore il giorno in cui è pronunciata (risp. il giorno in cui è notificata oralmente) (art. 111abiscpv. 2 e 3 AP--LAsi).
Se nell’ambito di un ricorso interposto nella procedura celere il TAF constata la necessità di effettuare chiarimenti supplementari più approfonditi, il caso è rinviato all’UFM ed è avviata una procedura ampliata.
Durante la procedura di ricorso ha luogo un’approfondita consulenza per il ritorno.
Per la durata della procedura di ricorso nel quadro delle procedure celere e Dublino i richiedenti l’asilo sono alloggiati nei centri della Confederazione, oppure, a seconda della situazione degli alloggi, in centri di procedura, d’attesa e di partenza (si veda art. 24 AP--LAsi e 2.3.6).