Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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2.3.2 Procedura di prima istanza (art. 26b segg. AP-LAsi)

Alla conclusione della fase preparatoria fa immediatamente seguito la procedura d’asilo vera e propria (procedura celere o Dublino). Lo svolgimento è stabilito in modo vincolante e le varie fasi procedurali devono essere rispettate. Questa procedura cadenzata dura tra 8 e 10 giorni civili (art. 37 cpv. 1 AP--LAsi). In tale periodo devono essere condotte le seguenti fasi:

• preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo;

• audizione sui motivi d’asilo;

• eventuali pareri supplementari del rappresentante legale, cernita tra procedura

celere e ampliata;

• bozza della decisione di accettazione o rifiuto della domanda d’asilo ed eventua-

le ammissione provvisoria;

• parere del rappresentante legale sulla bozza di decisione;

• redazione finale della decisione;

• notificazione della decisione al rappresentante legale con copia al richiedente

l’asilo;

• riserva per la procedura cadenzata completa (p. es. se diventa necessario condur-

re un’audizione supplementare o se deve essere acquisito a breve termine un documento).

Se dall’audizione sui motivi d’asilo emerge che una decisione di prima istanza sulla domanda d’asilo non è possibile nel quadro della procedura celere (p. es. perché sono necessari chiarimenti supplementari più approfonditi), la domanda viene trattata nella procedura ampliata e il richiedente è attribuito al Cantone competente perché vi prosegua la permanenza fino alla decisione (cernita, cfr. art. 26d AP-LAsi).

L’audizione sui motivi d’asilo è ancora condotta nel centro di procedura (ad eccezione della procedura Dublino, in cui continua a non essere condotta un’audizione, ma è concesso il diritto di essere sentiti). Ciò consente di mantenere al livello più basso possibile l’onere organizzativo.

Al fine di poter eseguire rapidamente una procedura cadenzata anche in caso di importanti fluttuazioni del numero di domande d’asilo, in occasione della conferenza nazionale sull’asilo del 21 gennaio 2013 è stato concordato che la Confederazione e i Cantoni s’impegnano a garantire le risorse necessarie per espletare i loro compiti, in particolare per quanto riguarda l’alloggiamento, il personale e il finanziamento, e ad adeguarle alle eventuali fluttuazioni (cfr. il numero 4 della dichiarazione congiunta del 21 novembre 2013, disponibile solo in tedesco e francese).

Durante la procedura celere di prima istanza, i richiedenti sono alloggiati in uno dei centri di procedura (si veda 2.4).

I richiedenti che alla conclusione della procedura celere di prima istanza hanno ottenuto l’autorizzazione a rimanere (ammissione provvisoria o concessione dell’asilo) sono ripartiti fra i Cantoni.

Nell’ambito della procedura Dublino non è applicata la procedura cadenzata. Dopo che è stata presentata la domanda allo Stato Dublino competente occorre attendere la relativa risposta prima di prendere la decisione di prima istanza. Quest’ultima deve