Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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2.3.5 Prestazioni statali per le persone tenute a lasciare la Svizzera

Se necessario, il soccorso d’emergenza previsto nella Costituzione federale è prestato sin dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento (art. 82 LAsi).

La Confederazione garantisce il soccorso d’emergenza ai richiedenti l’asilo che, colpiti da una decisione negativa passata in giudicato con un termine di partenza, si trovano in un centro della Confederazione nel quadro delle procedure celere o Dublino (art. 80 cpv. 2 AP--LAsi). La prestazione del soccorso d’emergenza equipara queste persone a coloro che soggiornano nel Cantone dopo il passaggio in giudicato della decisione.

I Cantoni sono tenuti a garantire il soccorso d’emergenza ai richiedenti l’asilo a loro attribuiti (procedura ampliata e scadenza della durata massima di permanenza nei centri della Confederazione, art. 80 cpv. 1 AP--LAsi).

Gli alloggiamenti cantonali non devono avere standard migliori dei centri della Confederazione, in modo da evitare che i richiedenti l’asilo nella procedura celere cerchino di essere attribuiti a un Cantone affinché sia loro concesso il soccorso d’emergenza. Se possibile vanno per esempio creati alloggi d’emergenza collettivi a livello cantonale.

2.3.6 Alloggiamento dei richiedenti l’asilo (cfr. art. 24 AP--LAsi)

Alloggiamento nei centri della Confederazione

Nella procedura celere, in caso di decisione negativa o fino a una decisione positiva con l’autorizzazione di rimanere in Svizzera, i richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri della Confederazione. Come già menzionato al 2.3.4, il rapporto di lavoro Confederazione/Cantoni prevede l’attribuzione a un Cantone se, in caso di decisione negativa, la partenza non è ragionevolmente prevedibile entro 60 giorni civili dopo lo scadere del termine di ricorso. Ribadiamo che, per motivi di flessibilità, nel quadro delle procedure celere e Dublino la durata massima della permanenza nei centri della Confederazione è di norma 140 giorni (cfr. 2.3.4 e art. 24 cpv. 6 AP--LAsi). Se in questo periodo non è ragionevolmente prevedibile una decisione positiva o l’esecuzione dell’allontanamento, il richiedente l’asilo è attribuito a un Cantone.

Anche nella procedura Dublino, i richiedenti l’asilo sono alloggiati in un centro della Confederazione fino alla partenza, con l’obiettivo di eseguire il trasferimento allo Stato Dublino competente il più velocemente possibile dopo la decisione di prima istanza. Se la procedura Dublino si dimostra inattuabile, la domanda sarà trattata nel quadro delle procedure celere o ampliata.

Se un richiedente l’asilo alloggiato in uno dei centri della Confederazione scompare temporaneamente, è nuovamente trasferito al luogo di soggiorno precedente, ossia a un centro della Confederazione. Il periodo della scomparsa non deve essere addizionato alla durata massima di permanenza.

I centri della Confederazione possono essere strutturati come centri di procedura, di attesa o di partenza; tenendo conto delle attuali possibilità di alloggiamento e del loro uso ottimale, devono essere concepite soluzioni flessibili (in merito alla funzione dei centri si veda il commento ad art. 24 cpv. 1 AP--LAsi).

La responsabilità primaria per la messa a disposizione di alloggi di riserva risiede presso la Confederazione o i Cantoni a seconda dei gruppi di persone. In caso di