Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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2.3.4 Esecuzione degli allontanamenti
L’esecuzione dell’allontanamento nelle procedure celere e Dublino compete al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione, a meno che i Cantoni non abbiano convenuto tra loro un altro disciplinamento delle competenze (p. es. concordato, si veda art. 46 cpv. 1bisAP--LAsi). Grazie all’elevato numero di allontanamenti, le procedure applicate dalle autorità di migrazione e di polizia sono rodate. È inoltre possibile evitare lunghi trasporti. Ciò fa sì che l’esecuzione dell’allontanamento sia più efficiente. Si stima che, con 24 000 domande d’asilo all’anno, circa 5000 richiedenti abbiano potuto essere direttamente trasferiti al competente Stato Dublino o rinviati allo Stato d’origine da un centro della Confederazione.
Esecuzione dell’allontanamento nella procedura celere
Il rapporto finale del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni prevede, nella procedura celere, la ripartizione dei richiedenti l’asilo fra i Cantoni se l’esecuzione dell’allontanamento non è probabile entro 60 giorni dallo scadere del termine di ricorso. Se necessario, ai richiedenti è prestato soccorso d’emergenza; in questi casi, il Cantone d’ubicazione è competente anche per l’esecuzione dell’allontanamento (come nel caso della procedura ampliata). Per motivi di flessibilità si rinuncia a sancire la suddetta scadenza nella legge sull’asilo. Si è proposto di limitare la durata massima della permanenza nei centri della Confederazione di norma a 100 giorni dal deposito della domanda d’asilo per la procedura celere e a 140 giorni per la procedura Dublino. Questa durata può essere prorogata di un periodo adeguato che consenta di concludere rapidamente la procedura d’asilo, per esempio se l’esecuzione dell’allontanamento a partire dai centri della Confederazione è prevedibile in tempi ragionevoli. Nella LAsi va però indicato solo il termine massimo di 140 giorni, lasciando così la possibilità di disciplinare i dettagli a livello di ordinanza (art. 24 cpv. 6 AP--LAsi).
Esecuzione dell’allontanamento nella procedura Dublino
Nel quadro di questa procedura, gli allontanamenti sono eseguiti a partire da un centro della Confederazione. La partenza è organizzata con l’entrata in giudicato della decisione. Prima di riservare il volo, se le relative condizioni legali sono soddisfatte l’UFM decide la carcerazione in vista del rinvio coatto al fine di garantire la partenza.
Ai Cantoni d’ubicazione del centro della Confederazione (Cantone d’esecuzione) spetta il trasferimento della persona in uno stabilimento carcerario e poi all’aeroporto o al luogo di partenza.
Esecuzione dell’allontanamento nella procedura ampliata
Nel quadro di questa procedura, i richiedenti l’asilo sono attribuiti a un Cantone che come finora è pure competente per l’esecuzione dell’allontanamento (Cantone d’esecuzione). In tutti casi, l’UFM inizia a procurarsi i documenti necessari con la notificazione della decisione d’asilo di prima istanza. Per garantire l’esecuzione dell’allontanamento, il Cantone d’esecuzione può ordinare misure coercitive.
In tutti casi, l’UFM inizia a procurarsi i documenti necessari con la notificazione della decisione d’asilo di prima istanza (art. 97 cpv. 2 LAsi). L’UFM o il Cantone ordinano la carcerazione in vista del rinvio coatto nei casi in cui sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 76 LStr durante la permanenza del richiedente in questione in un centro di procedura o di partenza.