Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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quadro di una protezione legale gratuita o su base individuale come rappresentante del richiedente l’asilo.

2.7 Consulenza e aiuto per il ritorno (art. 93a e segg. AP-LAsi)

L’obiettivo della consulenza e dell’aiuto per il ritorno è informare tempestivamente e in modo completo i richiedenti l’asilo in merito alle esistenti offerte in materia e in tal modo promuovere il ritorno volontario (art. 93a cpv. 1 AP-LAsi).

Un servizio indipendente dall’UFM (p. es. l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o consultori cantonali per il ritorno) dovrà offrire la consulenza al ritorno nei centri della Confederazione (art. 93a cpv. 2 AP-LAsi).

La Confederazione dovrà indennizzare con contributi i terzi incaricati della consulenza per il ritorno per l’informazione e la consulenza offerte ai richiedenti l’asilo. Il Consiglio federale fissa a livello d’ordinanza le somme forfetarie (art. 93b AP-LAsi).

I richiedenti l’asilo attribuiti a un Cantone hanno pure diritto alla consulenza e all’aiuto per il ritorno, per i quali è competente il Cantone d’attribuzione.

L’accesso alla consulenza per il ritorno e la partenza volontaria con il relativo aiuto devono essere possibili in ogni fase procedurale (anche durante quella preparatoria; art. 93a cpv. 1 AP-LAsi), dopo il passaggio in giudicato e allo scadere del termine di partenza eventualmente con prestazioni ridotte.

La consulenza per il ritorno e il relativo aiuto finanziario sono per principio esclusi per le persone a cui è stata ordinata una carcerazione amministrativa. In questi casi può essere concessa, sulla base di un colloquio in vista della partenza e a determinate condizioni, un’indennità di viaggio più cospicua o, nei casi in cui l’esecuzione si prospetta particolarmente difficile, versato un importo per le spese di viaggio (cfr. revisione dell’ordinanza sull’asilo 2: il 7 dicembre 2012 il Consiglio federale ha licenziato modifiche d’ordinanza con un disciplinamento parzialmente nuovo dei contributi federali nel settore dell’asilo)19.

Nell’ambito della fase di test (si veda 1.5) può essere ora concesso un aiuto finanziario supplementare per il ritorno volontario in proporzione inversa alla durata della permanenza; ciò significa che l’aiuto per il ritorno diminuisce con il prolungarsi del soggiorno. Al contrario, attualmente è concesso un aiuto supplementare alle persone che si trattengono in Svizzera più di tre mesi (art. 74 cpv. 3 ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie, OAsi 2; RS 142.312). La nuova disposizione è intesa a incentivare una partenza rapida dopo una procedura celere. Si prevede di valutare la fase di test, esaminando pure l’effettivo impatto del nuovo sistema sulla disponibilità alla partenza. A seconda del risultato sarà poi possibile integrarlo nella soluzione definitiva mediante ordinanza.

19 http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2012/ref_ 2012-12-072.html