Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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Articolo 13 Recapito e notifica nell’ambito della procedura all’aeroporto e in casi urgenti

Capoversi 1e 3

Corrispondono senza modifiche materiali al vigente articolo 13 capoversi 3 e 4 LAsi.

Capoverso 2

Per la procedura all’aeroporto si applica per analogia l’articolo 12a AP-LAsi. Ciò vale anche per la trasmissione di decisioni o comunicazioni per telefax. Una decisione trasmessa per telefax è considerata notificata non appena è consegnata al fornitore di prestazioni (art. 12° cpv. 2 AP-LAsi).

Se non è stato assegnato un rappresentante legale o il richiedente l’asilo non ne ha indicato uno, una decisione è considerata notificata se è consegnata al richiedente l’asilo (art. 13 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 12a cpv. 1 e 3 AP-LAsi).

Se del caso, le decisioni e le comunicazioni devono poter essere notificate oralmente anche nell’ambito della procedura all’aeroporto (cfr. art. 12a cpv.4 LAsi).

Articolo 16 capoverso 1

Il primo periodo del capoverso 1 corrisponde alla norma in vigore di cui all’articolo 16 capoverso 1 LAsi. Il principio secondo cui le istanze possono essere inoltrate alle autorità federali in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera deve continuare a valere per le istanze dei richiedenti l’asilo che rinunciano alla rappresentanza legale assegnata e non designano un procuratore.

Il Consiglio federale può prevedere in un’ordinanza che le istanze dei richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore vadano inoltrate nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro. Questa limitazione va applicata anche quando il richiedente l’asilo ha designato personalmente il suo rappresentante legale. Essa è sostenibile in considerazione della protezione giuridica completa offerta.

Articolo 17 capoversi 3 e 4 (abrogato)

Capoverso 3

Durante la permanenza di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e in aeroporto, la rappresentanza legale deve assumere i compiti della persona di fiducia di tali persone (cfr. 102k AP-LAsi). In tal modo si intende garantire che tali compiti sia assunti, nell’interesse del minorenne, da un’unica persona, semplificando anche le procedure organizzative. Dopo l’attribuzione a un Cantone (p. es. nel quadro della procedura ampliata), i Cantoni continuano a essere competenti per designare una persona di fiducia.

Capoverso 4

In considerazione della proposta di offrire una consulenza in merito alla procedura d’asilo e una rappresentanza legale gratuite, il capoverso 4 può essere abrogato. Nuovo è il fatto che occorre garantire una consulenza e una rappresentanza legale gratuite anche all’aeroporto (cfr. art. 22 e art. 102f e segg. AP-LAsi).