Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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3 Commenti alle singole disposizioni
3.1 Legge sull’asilo
Sostituzione di un’espressione
L’espressione «centri di registrazione e procedura», utilizzata nella versione attuale della legge, è sostituita con l’espressione «centri della Confederazione». In merito alla funzione dei centri si confronti l’articolo 24 dell’avamprogetto.
Articolo 3 capoverso 3
L’esclusione dei disertori e degli obiettori di coscienza dalla qualità di rifugiato (atto legislativo 3), decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi, va recepita nel diritto ordinario.
Articolo 8 capoverso 1 lettere b ed f (nuovo)
Capoverso 1 lettera b
L’obbligo di consegnare i documenti di viaggio e d’identità deve valere per tutta la durata della procedura d’asilo. Secondo il diritto vigente, tale obbligo vige esplicitamente soltanto negli attuali CRP.
Capoverso 1 lettera f
Il suddetto obbligo è connesso con la disposizione di cui all’articolo 26a capoverso 2 dell’avamprogetto di LAsi (AP-LAsi), secondo cui in caso di allegazioni mediche rilevanti per la procedura d’asilo e d’allontanamento l’UFM può designare uno specialista competente per l’esame medico. Se la persona interessata non adempie all’obbligo di sottoporsi alla visita medica ordinata dall’UFG, la procedura è retta dall’articolo 26a capoverso 3 AP-LAsi.
Articolo 12 Recapito e notifica in caso di soggiorno in un Cantone
Capoversi 1 e 2
L'articolo 12 LAsi in vigore disciplina la validità delle notifiche o delle comunicazioni consegnate per posta ai richiedenti l'asilo o ai loro procuratori nel caso soggiornino in un Cantone. La nuova normativa prevede che i richiedenti l'asilo siano alloggiati prevalentemente nei centri della Confederazione, nel cui caso non è più necessaria la consegna postale. Lo stesso vale per la procedura in aeroporto, dal momento che gli interessati si trovano in aeroporto per la durata della procedura. La consegna e la notifica di decisioni e comunicazioni nei centri della Confederazione e in aeroporto devono pertanto essere sistematicamente disciplinate in modo separato (cfr. art. 12a e 13 AP-LAsi).
Nell'articolo 12 AP-LAsi l'espressione «notificazione o comunicazione» deve essere sostituita per motivi di chiarezza da «decisione o comunicazione». Il nuovo titolo chiarisce inoltre che l'articolo 12 AP-LAsi si applica nel caso di un soggiorno nel Cantone (p. es. nell'ambito della procedura ampliata). Il capoverso 1 proposto corrisponde in sostanza alla normativa vigente nell'articolo 20 capoverso 2bis della legge sulla federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Per una migliore leggibilità questa norma va lasciata nell'articolo 12 AP-LAsi.