Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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Articolo 19 Deposito della domanda
Capoverso 1
La soppressione della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi (atto legislativo 3), va recepita nel diritto ordinario. Sono inoltre necessari adeguamenti sistematici alla nuovo disposizione.
Le funzioni dei diversi centri della Confederazione sono disciplinate all’articolo 24 AP-LAsi.
Capoverso 1bis
Per la presentazione di una domanda d’asilo, la nuova disposizione, secondo cui non sarà più possibile farlo dall’estero, presuppone che il richiedente l’asilo si trovi personalmente in Svizzera. Anche questa modifica urgente della LAsi (atto legislativo 3) va recepita nel diritto ordinario.
Capoverso 2 (abrogato)
In relazione con la soppressione delle domande all’estero è stata soppressa anche la disposizione secondo cui le persone con un permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio devono presentare un’eventuale domanda d’asilo presso le autorità cantonali competenti. Questa modifica urgente della LAsi (atto legislativo 3) va recepita nel diritto ordinario.
Capoverso 3 (abrogato)
I richiedenti l’asilo possono essere informati sui loro diritti e doveri nella procedura d’asilo nel quadro della fase preparatoria. La relativa disposizione è dunque ora contenuta nell’articolo 26 capoverso 3 AP-LAsi (fase preparatoria).
Articolo 20 (abrogato)
La soppressione della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi (atto legislativo 3), va recepita nel diritto ordinario.
Il diritto vigente consente di rilasciare un visto per motivi umanitari se, in un caso concreto, è evidente che la vita o l’integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel suo Paese d’origine o di provenienza (cfr. art. 2 cpv. 4 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto; OEV).
Articolo 21 capoverso 1
I richiedenti l’asilo che depositano la domanda alla frontiera o dopo l’intercettazione in occasione dell’entrata illegale devono essere assegnati senza eccezioni dalle autorità competenti a un centro di procedura.
Articolo 22 capoversi 3bis(nuovo), 4 e 6
Capoverso 3bis
Con la presente modifica s’intende garantire ai richiedenti l’asilo una consulenza e una rappresentanza legale complete e gratuite anche nel quadro della procedura all’aeroporto (cfr. 2.6). Le pertinenti disposizioni sulla protezione giuridica (art. 102f-k AP-LAsi) sono applicabili anche alla procedura in aeroporto.