Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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fluttuazioni nel fabbisogno di alloggi, Confederazione e Cantoni mettono a reciproca disposizione, secondo le possibilità, i posti d’alloggiamento liberi14.

Se nei centri della Confederazione, in particolare durante il periodo di introduzione della procedura celere o in caso di un notevole aumento del numero di domande, non sono disponibili posti a sufficienza per lo svolgimento della procedura celere o Dublino, i richiedenti l’asilo possono essere alloggiati nei centri cantonali (cfr. art. 24e AP-LAsi).

Alloggiamento nei centri dei Cantoni

Durante la procedura ampliata, l’alloggiamento dei richiedenti l’asilo compete ai Cantoni (art. 24 cpv. 2 lett. c AP--LAsi). L’assegnazione alla procedura ampliata avviene dopo l’audizione in un centro della Confederazione (art. 26d AP--LAsi).

In merito all’attribuzione ai Cantoni per le procedure celere e Dublino si veda 2.3.6, paragrafo «Alloggiamento nei centri della Confederazione».

I richiedenti l’asilo alloggiati in un Cantone che scompaiono temporaneamente devono tornare al precedente luogo di soggiorno.

2.4 Creazione di posti d’alloggiamento della Confederazione supplementari (centri)

Attualmente la Confederazione dispone di circa 1400 posti d’alloggiamento distribuiti nei cinque CRP (incluse le infrastrutture della protezione civile). Con circa 24 000 domande d’asilo all’anno, per il proposto riassetto del settore i posti necessitati nei centri della Confederazione sono circa 5000, ossia 3600 in più di quelli attualmente disponibili. Questa cifra comprende già una riserva del 25 per cento per fluttuazioni mensili in modo che anche nel caso di un aumento del numero delle domande d’asilo nessuno debba essere ripartito sui Cantoni.

I centri della Confederazione necessari vanno creati nelle cinque attuali regioni dei CRP, ma possono essere creati centri anche in altre regioni. Una regione può comprendere un centro di procedura e al massimo quattro centri d’attesa o di partenza. Vanno inoltre creati centri speciali per richiedenti l’asilo renitenti. Tali centri devono distare dal centro di procedura un’ora al massimo e idealmente disporre di circa 400 posti al minimo.

Nella dichiarazione congiunta della conferenza nazionale sull’asilo del 21 gennaio 2013 è stato stabilito che la Confederazione e i Cantoni debbano concordare entro la fine del 2013, coinvolgendo le associazioni mantello delle città e dei Comuni, una pianificazione globale del riassetto del settore dell’asilo (in particolare per quanto riguarda le ubicazioni dei centri della Confederazione, dei centri speciali per richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici).

2.5 Procedura di approvazione dei piani (art. 95a segg. AP--LAsi)

In considerazione dell’attuale problema di alloggiamento dei richiedenti l’asilo, nel quadro del diritto d’urgenza adottato il 28 settembre 2012 il Parlamento ha emanato una disposizione sull’utilizzo senza obbligo di autorizzazione di edifici e infrastrut-

14 Rapporto finale del gruppo di lavoro Confederazione / Cantoni del 21.11.2012, n. 4.2