Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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alle infrastrutture esistenti destinati all’alloggio di richiedenti l’asilo si continua ad applicare la procedura di approvazione dei piani.
Allo scadere del termine di dieci anni, la procedura di approvazione dei piani non sarà quindi più applicabile alle nuove costruzioni innalzate su terreni non edificati. Ciò è giustificato poiché dopo dieci anni la Confederazione dovrebbe aver realizzato l’infrastruttura di base.
L’utilizzazione temporanea senza autorizzazione di edifici e infrastrutture deve continuare a essere possibile ed è disciplinata all’articolo 24c AP-LAsi. In confronto all’articolo 26a LAsi vigente, la nuova disposizione è più restrittiva, dato che la procedura di approvazione dei piani proposta consente di semplificare nettamente la procedura di autorizzazione. Un utilizzo senza autorizzazione secondo l’articolo 24c AP-LAsi presuppone inoltre che le esistenti strutture d’alloggio non siano sufficienti a breve termine. Per di più, la durata dell’utilizzo viene ora limitata a un anno per motivi di proporzionalità. Il riutilizzo senza autorizzazione delle medesime strutture è possibile soltanto dopo un’interruzione di due anni.
Al momento attuale, tuttavia, non è prevedibile se dopo l’entrata in vigore della presente revisione gli alloggi necessari per il riassetto possano essere messi a disposizione abbastanza rapidamente mediante la procedura di approvazione dei piani. Per questo motivo l’articolo 26a LAsi (atto legislativo 3) va recepito nel diritto ordinario senza modifiche materiali (cfr. 24d AP-LAsi). Tuttavia deve essere valido soltanto per cinque anni dall’entrata in vigore della presente revisione, dopo di che entrerà in vigore la summenzionata disposizione più restrittiva dell’articolo 24c AP-LAsi (entrata in vigore scaglionata). Questo modo di procedere è necessario per evitare eventuali problemi nella fase di transizione.
Aumentando nettamente le proprie capacità di alloggio, la Confederazione deve inoltre provvedere a pianificare e mantenere le relative strutture di riserva. Tali lavori pianificatori sono stati avviati in adempimento della mozione 12.3653 della Commissione delle istituzioni politiche CN (Riserva strategica di alloggi per i richiedenti l’asilo)16 e saranno realizzati nel quadro dell’attuazione del piano d’emergenza sull’asilo17.
Se, nel caso di un massiccio aumento dei richiedenti l’asilo, dovessero mancare posti d’alloggio, la Confederazione adotterà misure specifiche per gestire una situazione che potrebbe acuirsi. Sia l’esercito, sia le autorità civili federali e cantonali possono essere incaricate dal Consiglio federale di adempiere compiti supplementari o di assumere a tempo determinato ulteriori competenze. Nel caso di una situazione straordinaria nel settore dell’asilo, il coordinamento di tutti i compiti sarà assunto dallo Stato maggiore Asilo18.
2.6 Consulenza dei richiedenti l’asilo e rappresentanza legale (art. 102f e segg. AP-LAsi)
Quale misura accompagnatoria alla procedura celere è prevista l’introduzione del diritto a una consulenza in merito alla procedura d’asilo e a una rappresentanza legale gratuite per i richiedenti l’asilo durante la fase preparatoria, la procedura celere e la procedura Dublino. L’assegnazione della rappresentanza legale avviene
16 http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123653
17 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2012/2012-12-193.html
18 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-05-111.html