Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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Capoverso 3 (abrogato)

Nel quadro della modifica urgente della LAsi (atto legislativo 3) è stata soppressa la possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero (cosiddette domande all’estero, cfr. anche art. 19 e 20). In considerazione di ciò è stato abrogato, per motivi redazionali, anche il capoverso 3. Questa modifica va recepita nel diritto ordinario.

Nel capoverso 3 sono ora disciplinate la notificazione orale e la motivazione sommaria in caso di soggiorno in un Cantone. Il testo proposto corrisponde all’attuale articolo 13 capoversi 1 e 2 LAsi. Anche nel caso di un soggiorno in un Cantone deve essere possibile, nei casi appropriati, notificare oralmente una decisione.

Articolo 12a Recapito e notifica nei centri della Confederazione

Capoverso 1

Con la nuova disposizione si intende alloggiare maggiormente i richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione. In questi casi la consegna per posta diventa inutile, per cui occorre consegnare gli atti al richiedente sul luogo contro rilascio di una conferma di ricezione scritta. Se il richiedente l’asilo si trova in un Cantone (p. es. nel quadro della procedura ampliata), continua a essere applicabile l’articolo 12 AP-LAsi.

Se il richiedente l’asilo è scomparso, le decisioni e le comunicazioni sono consegnate all’ultimo indirizzo noto della persona in questione (centro della Confederazione).

Capoverso 2

Se il richiedente l’asilo è rappresentato nel centro della Confederazione da un rappresentante legale è applicabile il capoverso 2.

Affinché la procedura d’asilo si svolga senza problemi, deve essere garantita la presenza dei fornitori di prestazioni per la consulenza e la rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Essi sono responsabili affinché il rappresentante legale riceva immediatamente le decisioni o comunicazioni (p. es. per telefax o e-mail), dato che quest’ultimo non si trova costantemente nel centro della Confederazione La consegna delle notificazioni al fornitore di prestazioni presente nel centro della Confederazione consente pertanto di garantire che il rappresentante legale riceva immediatamente le comunicazioni senza che ne risultino ritardi nella procedura d’asilo (in merito alla consulenza e alla rappresentanza legale cfr. gli art. 102f e segg. AP-LAsi, nonché il punto 2.6).

Le decisioni d’asilo e le altre decisioni sono considerate notificate non appena sono state consegnate al fornitore di prestazioni. È poi compito di quest’ultimo o del rappresentante legale informare in merito senza indugi il richiedente l’asilo.

Capoverso 3

Se il richiedente l’asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale o ha designato lui stesso il suo rappresentante, si applica il capoverso 3. Le decisioni devono essere notificate direttamente mediante consegna al richiedente l’asilo. Se è stato designato un rappresentante legale, viene informato immediatamente in merito al recapito avvenuto..

Capoverso 4

Si veda commento all’articolo 12 capoverso 3 AP-LAsi.