Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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ture della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo (atto legislativo 3, art. 26a LAsi). Entrata in vigore il 29 settembre 2012, la disposizione rimarrà valida fino al 28 settembre 2015.
L’articolo 26a LAsi concerne l’utilizzazione temporanea di edifici e infrastrutture della Confederazione senza autorizzazione cantonale o comunale per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all’occupazione degli stessi (art. 26a cpv. 1 LAsi). Per tali riutilizzazioni, al momento entrano in considerazione principalmente edifici e infrastrutture militari della Confederazione.
L’introduzione di questa disposizione consente di migliorare provvisoriamente la tesa situazione degli alloggi. Secondo la pianificazione attuale, nel corso del 2013 potranno essere messi a disposizione tra 800 e 1300 posti supplementari per una durata massima di tre anni15.
Conformemente al diritto attuale, per utilizzare durevolmente e a scopi civili infrastrutture militari o per edificare fondi della Confederazione deve essere condotta una procedura cantonale di rilascio dell’autorizzazione di costruzione. Dal momento che queste procedure hanno spesso lunga durata, ai fini del riassetto auspicato del settore dell’asilo è necessario anche in questo ambito velocizzare la procedura. Pertanto si è proposto di introdurre una procedura di autorizzazione dei piani secondo il diritto federale (art. 95a--95l AP--LAsi). Per gli edifici e le infrastrutture usati dalla Confederazione per l’alloggiamento dei richiedenti l’asilo è ora richiesta l’approvazione dei piani. L’esame dell’introduzione di una procedura di approvazione dei piani volta a semplificare la procedura di autorizzazione della costruzione secondo il diritto di superficie corrisponde anche a quanto previsto nella dichiarazione congiunta adottata nel corso della conferenza sull’asilo del 21 gennaio 2013 (n. 2 della dichiarazione congiunta, si veda in merito 1.3). Nel corso dell’assemblea plenaria del 7 marzo 2013, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA) ha approvato quasi all’unanimità il numero 2 della dichiarazione congiunta e si è dichiarata in linea di principio d’accordo con l’introduzione di un procedura di approvazione dei piani.
L’obiettivo della prevista procedura di approvazione dei piani per edifici e infrastrutture della Confederazione destinati all’alloggiamento di richiedenti l’asilo e all’espletamento delle procedure d’asilo è una migliore coordinazione, nonché una semplificazione e accelerazione della procedura d’autorizzazione. Il modo migliore per raggiungere tale obiettivo è avere un’unica istanza competente.
Nella legge sull’asilo le procedure decisionali vanno pertanto concentrate affinché il rispetto delle diverse disposizioni di diritto federale e cantonale applicabili possa essere valutato in prima istanza da un’unica autorità (SG DFGP). Con l’approvazione dei piani vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie previste dal diritto federale.
Le modifiche proposte nella LAsi (art. 95a-95l AP-LAsi) per l’edificazione di edifici e infrastrutture della Confederazione vanno limitate a dieci anni dall’entrata in vigore della presente revisione (si vedano le disposizioni transitorie AP-LAsi). Tale limite non deve però valere per modifiche o lavori di rinnovazione di edifici o infrastrutture già esistenti. Nel caso di un cambiamento di destinazione, agli edifici e
15 Queste cifre sono soggette a continue modifiche.