Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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Capoverso 4
Si tratta di un adeguamento meramente redazionale. La seconda parte della frase può essere stralciata a motivo della protezione giuridica gratuita offerta anche all’aeroporto.
Capoverso 6
In futuro, dopo una permanenza di 60 giorni in aeroporto deve essere anche possibile assegnare il richiedente l’asilo a un centro della Confederazione (finora soltanto a un Cantone). Dato che in questi casi si dispone già di una decisione di asilo e di allontanamento passata in giudicato, è possibile assegnare la persona a un centro di partenza della Confederazione.
Il riferimento all’articolo 30 LAsi può essere stralciato poiché la rappresentanza delle istituzioni di soccorso nell’ambito dell’audizione va abrogata in ragione della protezione giuridica completa.
Articolo 23 capoverso 2
Conformemente al diritto vigente, nella procedura all’aeroporto le decisioni d’asilo devono essere notificate entro 20 giorni. In caso di una durata maggiore della procedura, le persone in questione sono assegnate a un Cantone. Secondo la presente modifica, in futuro il richiedente potrà anche essere assegnato a un centro della Confederazione, a condizione che si tratti di una procedura celere o di una procedura Dublino. Se la domanda d’asilo è trattata in una procedura ampliata poiché devono essere effettuati ulteriori chiarimenti, la persona interessata va direttamente assegnata a un Cantone, come succede già attualmente (cernita dei casi).
Titolo prima dell’articolo 24
Sezione 2a: Centri della Confederazione
Articolo 24 Centri di procedura, d’attesa e di partenza
Capoverso 1
Il nuovo articolo 24 disciplina la strutturazione dei centri della Confederazione, gestiti dall’UFM come centri di procedura, d’attesa o di partenza. Le funzioni dei centri sono orientate alle necessità delle diverse fasi procedurali. In un centro di procedura hanno luogo diverse fasi procedurali che richiedono la presenza di tutte le persone coinvolte nella procedura. In un centro d’attesa i richiedenti hanno per lo più superato le principali fasi procedurali e attendono la decisione d’asilo. Ciò è il caso nella procedura Dublino, se manca ancora la risposta del competente Stato firmatario dell’accordo. I centri di partenza ospitano persone a cui è già stata notificata la decisione e che devono ripartire per il Paese d’origine o di provenienza. Queste persone vengono preparate approfonditamente alla loro partenza e hanno regolarmente colloqui con i consultori per il ritorno.
Capoverso 2
Nei centri di procedura ha luogo per tutte le categorie di procedure (celere, ampliata e Dublino) una fase preparatoria (cfr. art. 26 AP-LAsi), al termine della quale ha inizio la procedura d’asilo effettiva.
Nella procedura celere, i richiedenti l’asilo soggiornano in un centro di procedura durante la procedura di prima istanza fino alle scadere del termine di ricorso, dopo di che possono essere alloggiati in un centro di partenza (cfr. cpv. 4). Anche nel quadro