Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
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Per poter garantire la necessaria flessibilità, al Consiglio federale è inoltre attribuita la competenza di stabilire la durata massima di soggiorno nei diversi centri.
La ripartizione e l’attribuzione ai Cantoni sono rette dall’articolo 27 LAsi.
Articolo 24a Centri speciali
L’articolo 24a AP-LAsi corrisponde in buona parte alla modifica urgente della LAsi (atto legislativo 3) volta a introdurre centri speciali per richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici (cfr. art. 26 cpv. 1bis, 1tere 2terLAsi). Tale disposizione va recepita nel diritto ordinario.
In aggiunta, il termine di «centro di registrazione» va sostituito con «centro della Confederazione».
Per ragioni di sistematicità, la possibilità di delegare a terzi determinati compiti negli attuali CRP o in centri speciali per richiedenti l’asilo (art. 26 cpv. 2terLAsi) va inoltre disciplinata negli articoli 24b capoverso 1 (Esercizio dei centri) e 26 capoverso 5 (Fase preparatoria) AP-LAsi.
Articolo 24b Esercizio dei centri
Capoverso 1
Corrisponde senza modifiche materiali alla prima frase della modifica urgente dell’articolo 26 capoverso 2terdella LAsi vigente (atto legislativo 3): delega di compiti a terzi per garantire l’esercizio del centro (cfr. più sopra il commento all’art. 24a AP-LAsi). La disposizione va recepita nel diritto ordinario.
L’autorizzazione alla delega di ulteriori compiti (p. es. rilevamento di dati personali e allestimento di fotografie e schede dattiloscopiche) a terzi da parte dell’UFM, parimenti contenuta nell’articolo 26 capoverso 2terLAsi, va ora disciplinata nell’articolo 26 capoverso 5 AP-LAsi (Fase preparatoria). Tali attività rientrano infatti nella fase preparatoria e vanno sistematicamente separate dai compiti puramente d’esercizio.
Capoverso 2
Corrisponde senza modifiche materiali all’articolo 26 capoverso 3 della LAsi vigente.
Articolo 24c Utilizzo a breve termine di edifici e infrastrutture della Confede
razione per l’alloggio di richiedenti l’asilo
Questo articolo si orienta al vigente articolo 26a LAsi (modifica urgente LAsi; atto legislativo 3), che prevede la possibilità di utilizzare provvisoriamente e senza autorizzazione edifici e infrastrutture della Confederazione.
In considerazione della parimenti prevista nuova procedura di approvazione dei piani (art. 95 e segg. AP-LAsi), l’articolo è tuttavia formulato in maniera più restrittiva, ponendo quale condizione supplementare che le strutture d’alloggio esistenti non siano sufficienti a breve termine. Mentre la disposizione vigente prevede una durata d’utilizzazione di tre anni (cfr. art. 26a cpv. 1 LAsi), il nuovo articolo la limita a un anno. Gli edifici e le infrastrutture possono essere inoltre riutilizzate al più presto dopo un’interruzione di due anni. Questo termine d’attesa serve a garantire la certezza del diritto, tuttavia non è previsto applicarlo in presenza di circostanze eccezionali nel settore dell’asilo secondo l’articolo 55 LAsi. Questa riserva consente