Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
della procedura celere la ripartizione tra i Cantoni avviene quando l’allontanamento a partire dal centro della Confederazione non può essere eseguito in tempi ragionevoli.
Nella procedura Dublino, i richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri d’attesa dal termine della fase preparatoria fino allo scadere del termine di ricorso (cpv. 3). Da un lato ciò è motivato dal fatto che in tal caso praticamente tutti i passi rilevanti della procedura che richiedono la presenza del richiedente l’asilo avvengono ancora nella fase preparatoria, per cui successivamente la sua presenza nel centro di procedura non è più strettamente necessaria. D’altro lato, le scadenze per la risposta possono durare fino a due mesi.
Nella procedura Dublino, dopo il soggiorno in un centro d’attesa, quello in un centro di partenza può durare fino alla partenza (cpv. 4).
Le persone la cui domanda d’asilo non può essere trattata né nella procedura celere né in quella Dublino, sono assegnate ai Cantoni (procedura ampliata, lett. c).
Capoverso 3
Si veda il commento al capoverso 2.
Capoverso 4
Le persone a cui è stata notificata una decisione d’asilo negativa nel quadro delle procedure celere o Dublino e per cui in seguito è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento possono, allo scadere del termine di ricorso, essere alloggiati nei centri di partenza. L’obiettivo di questa disposizione è prepararle a fondo in tali centri alla partenza e promuoverne il ritorno volontario.
Capoverso 5
I centri di procedura, d’attesa e di partenza possono essere riuniti, per esempio per motivi organizzativi o edili. L’assetto concreto dipende in particolare da quali località sono disponibili per i centri della Confederazione. In questo ambito devono essere possibili soluzioni flessibili.
Capoversi 6 e 7
La permanenza nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. La durata effettiva non deve per forza essere pari alla durata massima. Ciò vale nel caso di un disciplinamento del soggiorno (concessione dell’asilo o ammissione provvisoria) o in caso di un’esecuzione anticipata dell’allontanamento a partire dal centro della Confederazione. Lo stesso può valere ad esempio se nei centri di procedura, attesa e partenza della Confederazione non sono disponibili posti a sufficienza. In questo modo si aumenta la flessibilità nei periodi con un elevato numero di domande d’asilo.
Una ripartizione anticipata tra i Cantoni può essere possibile per esempio anche se è già stato stabilito che un allontanamento non può essere realisticamente eseguito entro i termini previsti.
La durata massima di permanenza può essere prorogata di un periodo adeguato se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d’asilo, per esempio se l’allontanamento può essere eseguito in tempi ragionevoli. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui può essere prorogata la durata massima di 140 giorni e di quanto .