Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/76: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo. Ristrutturazione del settore dell'asilo · 58 pagine

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pure di considerare la problematica dell’alloggio nell’applicazione dell’articolo 55 LAsi.

L’articolo 24c AP-LAsi costituisce una disposizione derogatoria alla procedura di approvazione dei piani prevista nel diritto federale (si veda il nuovo capitolo 6a Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture destinati all’alloggio dei richiedenti l’asilo). Vale come base legale se a causa di eventi imprevisti le domande d’asilo aumentano inaspettatamente, causando problemi per gli alloggiamenti.

Questa disposizione entra in vigore soltanto cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge. Fino a quel momento continuerà ad essere applicata l’attuale norma meno restrittiva (cfr. commento all’art. 24d AP-LAsi).

Articolo 24d Utilizzazione di edifici e infrastrutture della Confederazione per

l’alloggio di richiedenti l’asilo

Corrisponde senza modifiche materiali all’articolo 26a LAsi (atto legislativo 3). Tale disposizione va recepita nel diritto ordinario e sarà valida per cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Allo scadere di questo termine entrerà in vigore l’articolo 24c AP-LAsi (si veda il commento all’art. 24c AP-LAsi). L’entrata in vigore scaglionata è necessaria poiché attualmente non è possibile prevedere se dopo l’entrata in vigore della presente revisione potranno essere abbastanza rapidamente messi a disposizione gli alloggi necessari per il riassetto del sistema tramite la procedura di approvazione dei piani. Secondo la pianificazione attuale occorre partire dal presupposto che la messa a disposizione di centri della Confederazione richiederà diversi anni (progettazione edile e messa a disposizione delle risorse finanziarie nel quadro di un messaggio sugli immobili). L’utilizzazione di edifici e infrastrutture della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo ai sensi dell’articolo 24d AP-LAsi deve pertanto essere temporaneamente possibile per un periodo più lungo di quello annuale proposto nell’articolo 24c AP-LAsi.

L’articolo 26a LAsi (atto legislativo 3) è valido fino al 28 settembre 2015. Il recepimento di questa disposizione nel diritto ordinario con una proroga della validità consentono di procedere efficacemente nella creazione degli alloggi necessitati.

Cambiamenti di destinazione per tre anni annunciati già prima dello scadere del termine di transizione di cinque anni devono tuttavia continuare a essere validi per il periodo indicato anche dopo l’abrogazione dell’articolo 24d (si vedano le disposizioni transitorie LAsi cpv. 3).

Articolo 24e (nuovo) Centri cantonali d’alloggiamento

La responsabilità primaria per la messa a disposizione di alloggi di riserva risiede presso la Confederazione o i Cantoni a seconda dei gruppi di persone. In caso di fluttuazioni nel fabbisogno di alloggi, Confederazione e Cantoni mettono a reciproca disposizione, secondo le possibilità, i posti d’alloggiamento liberi (cfr. 4.2 del rapporto finale del gruppo di lavoro Confederazione/Cantoni).

Se nei centri della Confederazione, in particolare durante il periodo d’introduzione della nuova procedura o in caso di notevole fluttuazione del numero di domande, non sono disponibili posti a sufficienza per lo svolgimento della procedura celere o Dublino, i richiedenti l’asilo possono, di comune accordo, essere alloggiati nei centri cantonali. I centri speciali, la cui base legale è data dall'articolo 24a LAsi, possono essere gestiti sia dall'UFM che dalle autorità cantonali, come esplicitamente specificato nel capoverso 1 dello stesso articolo.