Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
3. Singole disposizioni
3.1 Avamprogetto dell’ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri
Con l’adeguamento della legge sui documenti d’identità, il Parlamento ha emanato diverse disposizioni inerenti alla delega delle competenze che devono ora essere trasposte
nell’ordinanza sui documenti d’identità e nell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità:
art. 5 cpv. 2 lett. b e d LDI:
Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:
b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per le domande di carte d’identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio;
d. le modalità di ricezione, trattamento e inoltro delle domande di carte d’identità presentate ai Comuni di domicilio.
3.1.1 Art. 14c Requisiti applicabili ai Comuni di domicilio
In virtù del capoverso 1 dell’articolo 14c, in futuro, per trattare le richieste di CID, i Comuni di domicilio potranno utilizzare soltanto l’applicazione messa a disposizione dalla Confederazione. Pertanto, non sarà più possibile servirsi del modulo di richiesta cartaceo tuttora utilizzato. L’applicazione ISA-NAVIG costituisce, sotto il profilo tecnico e giuridico, una parte integrante del sistema d’informazione ISA, operativo sin dal 2003.
La responsabilità per i dati trattati dai Comuni non incombe né alla Confederazione né ai Cantoni, bensì agli stessi Comuni. L’utilizzo esclusivo dell’applicazione ISA-NAVIG garantisce che i dati siano automaticamente cancellati al termine della procedura di richiesta (cfr. art. 14d cpv. 6). Tuttavia, non è possibile da un punto di vista tecnico impedire che i Comuni di domicilio, nel quadro del trattamento delle richieste di CID, elaborino dati personali anche al di fuori dell’applicazione ISA-NAVIG. Per tale ragione, il capoverso 2 impone ai Comuni di domicilio di cancellare, al termine della procedura di richiesta, i dati trattati al di fuori di ISA-NAVIG, purché questi ultimi non debbano essere conservati per un determinato motivo (p. es. per garantire la tracciabilità delle attività amministrative).
Affinché i Comuni di domicilio possano utilizzare in modo ottimale l’applicazione messa a disposizione dalla Confederazione, è necessario che le loro infrastrutture tecniche soddisfino alcuni requisiti minimi. Infatti, non è possibile garantire che l’applicazione sia perfettamente compatibile con tutti i sistemi operativi. A tal fine, i Comuni di domicilio sono esortati a dotarsi di Windows 7 o di una versione più recente di tale sistema operativo. L’installazione di versioni precedenti o di altri sistemi operativi, quali Linux, sebbene non pregiudichi la possibilità di utilizzare tale applicazione, non ne garantisce il perfetto funzionamento o la completa visualizzazione dei contenuti. Al fine di consentire l’installazione dell’applicazione fornita dalla Confederazione nonché l’invio al sistema centrale delle richieste trattate, è indispensabile che i Comuni di domicilio dispongano di una connessione a Internet. Inoltre, è necessario che anche l’hardware impiegato dai Comuni (gli scanner o eventualmente gli apparecchi fotografici e le tavolette grafiche per le firme) soddisfi determinati requisiti minimi. Infine, poiché i requisiti sono suscettibili di modifiche e data la loro natura tecnica, anziché definirli in modo esplicito nell’ordinanza sui documenti d’identità, si è preferito sancire nel capoverso 3 una delega delle competenze che consenta al Dipartimento di specificare i suddetti requisiti nell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità.