Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 13 pagine
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1. Introduzione
Con il decreto federale del 13 giugno 20081 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici è stata creata la base legale formale per il rilascio di documenti di viaggio dotati di un microchip in cui sono registrati i dati biometrici. Le disposizioni transitorie contenute nella revisione della legge sui documenti d’identità avevano previsto, per un termine transitorio di due anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge, la possibilità, soggetta all’autorizzazione del rispettivo Cantone, di continuare a richiedere le carte d’identità (CID) presso i Comuni. L’obiettivo era di mantenere per il termine transitorio di due anni la vecchia procedura basata sui moduli di richiesta e di abbandonarla definitivamente allo scadere di tale termine.
L’iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2009 dalla consigliera nazionale Thérèse Meyer chiedeva di prevedere nella legge sui documenti d’identità la possibilità di continuare ad accedere a una carta d’identità classica, non biometrica e sprovvista di chip. Nella motivazione, l’autrice dell’iniziativa faceva notare che ai sensi della legge entrata in vigore il 1° marzo 2010 spetta al Consiglio federale stabilire quali documenti d’identità debbano essere provvisti di un microchip. Benché prima della votazione popolare sull’introduzione dei documenti d’identità biometrici il Consiglio federale avesse assicurato di voler mantenere la CID classica, la consigliera nazionale riteneva che tale disposizione dovesse essere inserita nella legge. L’iniziativa del Cantone di Turgovia presentata il 27 gennaio 2010 chiedeva invece di sopprimere la disposizione transitoria della legge sui documenti d’identità secondo cui entro i confini nazionali le carte d’identità senza chip potevano continuare a essere richieste presso il Comune di domicilio secondo la procedura previgente per due anni al massimo dall’entrata in vigore della legge. Entrambe le iniziative sono state approvate dalle Camere federali. Nella votazione finale della sessione estiva 2011, il Parlamento ha approvato le pertinenti modifiche alla legge sui documenti d’identità. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° marzo 2012 (cfr. cifra II della modifica del 17 giugno 2011; FF 2011 4334). In virtù di tali modifiche, sarà possibile anche in futuro rilasciare CID sprovviste di microchip con i dati biometrici registrati elettronicamente e i Cantoni avranno la facoltà di decidere se offrire la possibilità di richiedere questo tipo di carta d’identità anche presso i Comuni di domicilio.
Come illustrato in precedenza, l’attuale procedura per la richiesta di CID presso i Comuni si basa su moduli cartacei. Tale procedura risulta tuttavia obsoleta, lenta e soggetta ad errori. Inoltre, l’infrastruttura utilizzata (scanner e software) è superata e deve essere necessariamente sostituita. Nel quadro dei dibattiti sulla modifica della legge sui documenti d’identità è stato affrontato anche il tema della procedura di richiesta. Conformemente alla decisione del Parlamento, l’attuale prassi dovrà essere sostituita da una procedura elettronica al passo con i tempi. Tale procedura permetterà inoltre di tener conto della strategia di e-government della Confederazione, secondo cui nei limiti del possibile le autorità devono comunicare elettronicamente tra di loro (Strategia di e-government Svizzera, del 24 gennaio 2007, n. 2 Gli obiettivi della strategia di e-government)2. Ai cittadini richiedenti sarà chiesto, come finora, di presentarsi soltanto una volta presso le autorità.
La modifica della legge sui documenti d’identità ha come conseguenza la revisione
dell’ordinanza sui documenti d’identità e dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità. Poiché l’esecuzione del nuovo diritto spetta in primis ai Cantoni e ai Comuni di domicilio, i
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RU 2009 5521
2 http://www.egovernment.ch/dokumente/strategie/E-GovCH_Strategie_2007_I.pdf