Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 13 pagine

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L’elenco di cui sopra è completo e comprende tutte le combinazioni possibili per la formazione di un cognome d’affinità.

Il capoverso 3 riprende la disposizione già contenuta nella vigente ordinanza secondo cui se uno dei due coniugi o partner ha un doppio cognome, non è possibile formare un cognome d’affinità.

Finora non era stata ancora trattata la questione se un cognome d’affinità possa essere conservato anche dopo il divorzio o il decesso del coniuge o del partner o lo scioglimento dell’unione domestica. Poiché le autorità esecutive sono spesso chiamate ad affrontare tale questione, si è deciso di introdurre nel capoverso 4 una disposizione ad hoc. Il capoverso 4 statuisce infatti che il cognome d’affinità possa essere mantenuto anche dopo uno dei suddetti eventi (divorzio, scioglimento dell’unione domestica, decesso), se in tale occasione la persona che lo utilizza non ha provveduto a cambiare il proprio cognome ufficiale. La stessa norma si applica per analogia anche qualora una persona che fino ad allora ha utilizzato un cognome d’affinità non cambi il proprio cognome ufficiale dopo aver contratto nuovo matrimonio o in seguito alla registrazione di una nuova unione domestica (p. es. la persona 1 intende mantenere il cognome d’affinità Bühler-Bieri anche dopo il matrimonio con la persona 2).

3.2.2 Art. 12 cpv. 4 lett. c

La modifica dei valori limite prevista dalla lettera c garantisce che, anche in caso di valori estremi, le dimensioni dell’estratto della foto siano sufficientemente grandi da consentire la produzione di una foto che sia conforme agli standard OACI applicabili ai passaporti (tokenimage).

3.2.3 Art. 19 Tutela o curatela generale

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. Il nuovo articolo 19 corrisponde, sotto il profilo materiale, alla norma vigente e si limita pertanto a integrare nell’ordinanza la terminologia del nuovo diritto di cui sopra.

3.2.4 Abrogazione degli articoli 35, 36 capoverso 2, 38 e 39

Tali articoli possono essere abrogati, in quanto disciplinano la gestione e l’utilizzo degli attuali moduli cartacei resi nel frattempo obsoleti dalla nuova procedura di richiesta. Tuttavia,

l’introduzione di quest’ultima non avrà luogo in una data precisa, ma sarà presumibilmente scaglionata nell’arco di sei mesi. Per tale ragione, le suddette disposizioni non saranno abrogate contestualmente all’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza, bensì soltanto dopo l’adozione definitiva della nuova procedura da parte di tutti i Comuni di domicilio interessati.

3.2.5 Art. 35a Requisiti di hardware e software

Il capoverso 1 stabilisce i requisiti in materia di hardware applicabili ai Comuni di domicilio. Per adempiere tali requisiti, è sufficiente che i Comuni abbiano in dotazione componenti di hardware standard.

Il capoverso 2 disciplina i requisiti minimi relativi all’uso di software. Anche in questo caso, l’adempimento di tali requisiti non comporta notevoli costi d’investimento per i Comuni.

3.2.6 Art. 36 Data della presentazione della richiesta

Anche in futuro la data della richiesta corrisponderà alla data in cui la persona richiedente si presenta presso l’autorità. Tale data è determinante ai fini del calcolo della validità e degli emolumenti da versare. I requisiti formali posti dal vecchio articolo 36 in materia di indicazio-