Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 13 pagine
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le modifiche pertinenti. Se necessario (p. es. se la fotografia integrata nella richiesta non corrisponde ai requisiti minimi), i Comuni di domicilio sono tenuti a contattare la persona richiedente. La comunicazione tra le autorità di rilascio e i Comuni di domicilio può avvenire esclusivamente tramite ISA o ISA-NAVIG. Tuttavia, in caso di lievi imprecisioni, è possibile modificare la richiesta anche mediante contatto telefonico.
Il capoverso 3 statuisce che le autorità di rilascio effettuano gli ulteriori controlli previsti dall’articolo 13a ODI, ad eccezione del controllo delle impronte digitali di cui all’articolo 13a capoverso 1 lettera e. L’esclusione di tale disposizione dal campo d’applicazione del capoverso 3 è dovuta al fatto che per le richieste di CID non occorre registrare le impronte digitali.
3.1.4 Art. 14f Applicazione analogica
La sezione 2a del capitolo 2 dell’ODI disciplina i dettagli relativi alla presentazione di una richiesta di CID presso il Comune di domicilio. In virtù dell’articolo 14f, oltre a tali disposizioni, sono applicabili anche tutti gli altri articoli dell’ordinanza, purché la sezione 2a non disponga diversamente.
3.2 Avamprogetto dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri
Il capitolo 6 della vigente ordinanza del DFGP disciplina le caratteristiche della procedura di richiesta di CID presso i Comuni. L’introduzione della procedura elettronica, se da un lato rende obsolete le disposizioni dettagliate concernenti i moduli di richiesta cartacei, dall’altro impone una definizione dei requisiti tecnici applicabili ai Comuni di domicilio in materia di impiego di hardware e software. L’osservanza di tali requisiti costituisce il presupposto per un utilizzo completo e corretto dell’applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione.
La revisione dell’ordinanza del DFGP sui documenti d’identità ha rappresentato inoltre un’occasione per adeguare e disciplinare due aspetti, che non sono direttamente riconducibili all’introduzione di NAVIG.
Il cognome d’affinità non è formalmente considerato un cognome ufficiale, in quanto non è disciplinato dal diritto svizzero dei cognomi. Per contro, nel corso degli anni esso ha acquisito popolarità tra i cittadini svizzeri tanto da costituire oggigiorno una realtà affermata e da essere previsto nel diritto in materia di passaporti. Inoltre, con il disciplinamento nel Codice civile svizzero del nuovo diritto dei cognomi, la questione dell’utilizzo del cognome d’affinità nei documenti di viaggio ha assunto ulteriore importanza. Per tale ragione, si è deciso di disciplinare tale aspetto in modo dettagliato nell’articolo 4a, sopprimendo contestualmente la disposizione di cui all’articolo 4 capoverso 4.
Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. La terminologia di cui all’articolo 19 dell’ordinanza del DFGP sui documenti
d’identità è stata pertanto adeguata a quella del nuovo diritto.
3.2.1 Art. 4a Cognome d’affinità
Il cognome d’affinità mostra il legame tra due persone coniugate o due partner di un’unione domestica registrata. Ne consegue che al momento della costituzione di un cognome
d’affinità, le due parti che lo compongono devono corrispondere ai cognomi delle persone interessate. Il cognome d’affinità potrà continuare a essere iscritto nella carta d’identità (nel campo «Cognome») oppure nei passaporti (nel campo «Cognome» o «Complementi ufficiali»).