Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 13 pagine
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3.1.2 Art. 14d Richieste
Per migliorare la leggibilità dell’ordinanza, la disposizione della LDI secondo cui spetta ai Cantoni decidere se è possibile richiedere la CID presso i Comuni, è stata introdotta anche nel capoverso 1. Attualmente sono 18 i Cantoni che consentono di richiedere la CID presso i Comuni. La questione se la nuova procedura di richiesta possa avere ripercussioni sul numero di Cantoni che prevedono tale possibilità è irrilevante ai fini del progetto NAVIG. Infatti, l’applicazione fornita dalla Confederazione può essere teoricamente impiegata da tutti i Cantoni, vista anche la capacità di produzione di cui dispongono questi ultimi.
Il capoverso 2 è stato ripreso dall’ordinanza sui documenti d’identità in vigore. Finora le persone richiedenti erano tenute a portare con sé una fotografia. Tuttavia, attualmente diversi Comuni di domicilio provvedono già a scattare le fotografie in modo autonomo. Per tale ragione, nel capoverso 2 si è deciso di attribuire ai Comuni di domicilio la facoltà di decidere se la persona richiedente debba portare con sé una fotografia. Con l’introduzione della nuova procedura restano invece immutati i requisiti concernenti la fotografia. A tale proposito, restano valide le prescrizioni del campionario di fotografie dell’Ufficio federale di polizia, consultabile su Internet al sito www.passaportosvizzero.ch.
Il capoverso 3 introduce l’obbligo per i Comuni di domicilio di registrare elettronicamente le richieste. A tale scopo, l’applicazione ISA-NAVIG mette a disposizione il pertinente modulo di richiesta elettronico. I Comuni possono acquisire i dati direttamente dai registri degli abitanti, che si basano sui dati contenuti nel registro dello stato civile Infostar. L’acquisizione di tali dati sarà resa più semplice dall’integrazione della norma eCH-0156 nel software dei registri degli abitanti.
Le persone richiedenti sono tenute già oggi a confermare con la propria firma l’esattezza dei dati e a versare l’emolumento per il documento d’identità. Nel capoverso 4 si è deciso pertanto di mantenere la norma già prevista dal diritto vigente.
Secondo il capoverso 5, le richieste non vanno più inviate alle autorità di rilascio competenti, bensì vanno trasmesse elettronicamente, in modo cifrato, a ISA. Per la trasmissione si ricorre a una procedura a due livelli (la richiesta viene cifrata secondo la procedura AES con una chiave di 256 bit; la chiave AES è trasmessa successivamente in modo criptato insieme alla richiesta cifrata. La chiave AES viene cifrata, a sua volta, secondo la procedura RSA con una chiave di 2048 bit). Tramite ISA, le richieste sono infine assegnate alle autorità di rilascio competenti (Cantone di domicilio) per l’ulteriore trattamento.
Il capoverso 6 disciplina la cancellazione delle richieste dal NAVIG-Client. Trascorso un mese dalla conclusione della procedura di rilascio, i dati sono cancellati automaticamente dal NAVIG-Client del Comune di domicilio e restano accessibili soltanto nell’applicazione web di ISA. La procedura di rilascio è considerata conclusa una volta scaduto il termine per la segnalazione di eventuali difetti di cui all’articolo 52 capoverso 1 ODI.
3.1.3 Art. 14e Controllo, richiesta e rilascio
Anche in futuro le richieste allestite dai Comuni di domicilio continueranno a essere sottoposte a controlli da parte della competente autorità di rilascio del rispettivo Cantone (ufficio cantonale dei passaporti). In particolare, l’autorità di rilascio controlla la completezza e la correttezza dei dati della richiesta e verifica la qualità della fotografia e della/e firma/e.
Il capoverso 2 disciplina la procedura da seguire qualora i dati non presentino la qualità richiesta. In tali casi, le autorità di rilascio devono rispedire la richiesta al Comune di domicilio chiedendone la rielaborazione, a meno che non siano in grado di apportare autonomamente