Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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ordinanza.
3.9.2 Indennità di partenza
Le indennità di partenza per i membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, in particolare le liquidazioni forfettarie senza controprestazione diretta, sono vietate dall’articolo 20 capoverso 1. L’articolo 95 capoverso 3 lettera b Cost. non lascia spazio ad alcuna eccezione e prevede che i membri dei vari organi non ricevano liquidazioni né altre indennità. Pertanto anche le indennità destinate agli organi superiori di gestione in caso di cambiamento nel controllo della società sono vietate31. Il consiglio d’amministrazione deve attuare di conseguenza il divieto generale delle indennità di partenza, per esempio nella formulazione dei contratti di lavoro dei membri della direzione.
Poiché la nozione di indennità di partenza è già di per sé una nozione giuridica indeterminata, si rinuncia di proposito a inserire nel testo dell’ordinanza la nozione di «altra indennità» che richiede sforzi interpretativi ancor maggiori. Risulta tuttavia dall’articolo 95 capoverso 3 lettera b Cost. che si tratta di un divieto generale delle indennità di partenza.
Il divieto delle indennità di partenza non pone alcun altro problema per quanto concerne i membri del consiglio d’amministrazione in quanto sono eletti annualmente (art. 3 cpv. 1). La retribuzione fissa (art. 18 cpv. 1 n. 1) approvata dall’assemblea generale, o almeno una parte di essa, è sufficiente come indennità per un’attività durata soltanto alcuni mesi. Lo stesso trattamento va riservato ai membri del consiglio consultivo anche nel caso in cui il loro mandato durasse più di un anno. Nella pratica i consigli consultivi sono relativamente rari.
Con i membri della direzione vengono regolarmente conclusi contratti di lavoro a tempo indeterminato che il consiglio d’amministrazione può disdire rispettando i termini di disdetta ordinari (art. 335a segg. CO). Spesso il consiglio d’amministrazione decide di rescindere il contratto di lavoro per cause gravi, in questi casi ragioni di buona fede non permettono di proseguire il rapporto di lavoro (cfr. art. 337 CO). Nemmeno in questo caso l’attuazione del divieto delle indennità di partenza pone grandi problemi. Occorre in particolare rilevare che la retribuzione fissa o una parte di essa copre le pretese finanziarie del membro della direzione il cui rapporto di lavoro è stato rescisso.
I contratti di lavoro pluriennali e limitati nel tempo dei membri della direzione – vale a dire contratti senza possibilità di disdetta entro i termini ordinari (art. 335a segg. CO) – pongono alcuni problemi tenuto conto di tutte le prescrizioni dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. e della presente ordinanza. Tutte le retribuzioni dei membri della direzione devono essere approvate annualmente dall’assemblea generale. Pertanto, e in virtù dell’esplicito divieto delle indennità di partenza, non deve essere fatto ricorso a contratti di lavoro pluriennali e limitati nel tempo
31 Queste indennità di partenza sono permesse soltanto in misura limitata anche dal vigente diritto della società anonima e della borsa: cfr. BEAT BRECHBÜHL, Goldene Fallschirme oder silberne Brücken?, Ein Beitrag zu den Kontrollwechselklauseln, SJZ 100 (2004), Nr. 2, pag. 34.