Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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chi e detengono circa il 10 per cento delle azioni quotate in borsa in Svizzera. Essendo importanti investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale visti i diritti degli azionisti che esercitano. Spesso tuttavia assumono un ruolo passivo e non esercitano i loro diritti di voto né gli altri diritti degli azionisti.
L’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. prevede nuovi obblighi di voto e di trasparenza che gli istituti devono esercitare nell’interesse degli assicurati. L’organo superiore di un istituto che non esercita il diritto di voto nell’interesse degli assicurati deve risponderne sui piani penale e civile. La deliberazione dell’assemblea generale non può tuttavia essere contestata secondo gli articoli 706 e 707 CO soltanto per questo motivo.
3.10.2 Obbligo di voto
Secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. «le casse pensioni votano nell’interesse dei loro assicurati». Già oggi l’articolo 49a capoverso 2 lettera b OPP 239 prevede che l’organo superiore dell’istituto di previdenza debba adottare le regole da applicare per l’esercizio dei diritti degli azionisti.
Questa formulazione aperta, tuttavia, va precisata per quanto concerne l’esercizio del diritto di voto, poiché la Costituzione federale prevede un obbligo di voto. Manca invece il fondamento costituzionale per precisare gli altri diritti degli azionisti.
Gli istituti di previdenza assoggettati alla legge federale del 17 dicembre 199340 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (legge sul libero passaggio, LFLP) sottostanno, secondo l’articolo 22 capoverso 1, all’obbligo di voto che riguarda tutte le azioni quotate in borsa e detenute dall’istituto (art. 1 cpv. 1). Di conseguenza, per poter esercitare il diritto di voto connesso con le azioni quotate in borsa, l’istituto ha l’obbligo di farsi iscrivere nel libro delle azioni della società.
L’obbligo di votare riguarda tutti gli oggetti all’ordine del giorno trattati dall’assemblea generale (rapporto di gestione, conto annuale, concessione del discarico, impiego dell’utile, elezioni del consiglio d’amministrazione, elezione dell’ufficio di revisione, voti sulle retribuzioni ecc.).
L’istituto soggiace all’obbligo del voto soltanto per le azioni che detiene direttamente, vale a dire per le azioni di cui è il diretto proprietario. Se detiene partecipazioni in una fondazione d’investimento o in un fondo d’investimento, l’istituto non è proprietario delle azioni né dispone del relativo diritto di voto ai sensi della presente ordinanza.
Secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. e l’articolo 22 capoverso 2, gli istituti di previdenza «votano nell’interesse dei loro assicurati». Concretamente, il significato di questa disposizione non può essere definita in modo generale e astratto nemmeno in casi relativa-
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Ordinanza del 18 aprile 1994 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2,
RS 831.441.1).
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