Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
3.8.4 Importo aggiuntivo per la direzione
Il consiglio d’amministrazione ha l’attribuzione intrasmissibile di nominare i membri della direzione (art. 716a cpv. 1 n. 4 CO). Diversamente dall’elezione dei membri del consiglio d’amministrazione, la nomina non è collegata alla convocazione di un’assemblea generale. L’obbligo di approvazione della retribuzione fissa da parte dell’assemblea generale può dunque costituire un problema se il consiglio d’amministrazione nomina tra due assemblee generali ordinarie uno o più nuovi membri della direzione e di conseguenza l’importo totale della retribuzione fissa già approvato non è più sufficiente.
Obbligare il consiglio d’amministrazione a convocare un’assemblea generale straordinaria solamente per questa ragione sarebbe eccessivo per una società quotata in borsa. Tuttavia escludere completamente questa parte eccedente della retribuzione fissa dal nuovo meccanismo di approvazione non corrisponderebbe alle disposizioni imperative dell’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. e dell’articolo 18 capoverso 1. L’articolo 19 prevede pertanto una soluzione di compromesso.
Secondo il capoverso 1, lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per retribuire i nuovi membri della direzione eventualmente nominati. Tale importo va aggiunto alla retribuzione fissa totale della direzione già approvata. Si ricorre a un simile importo se la retribuzione fissa, approvata per la direzione, non è più sufficiente per retribuire sufficientemente i nuovi membri della direzione. La disposizione statutaria deve prevedere un importo aggiuntivo concreto o almeno chiaramente calcolabile da parte degli azionisti.
Secondo il capoverso 2, l’assemblea generale non deve approvare l’importo aggiuntivo a posteriori poiché ha già potuto intervenire e votare al momento dell’adozione della base statutaria (art. 12 cpv. 2 n. 5).
3.9 Retribuzioni vietate (art. 20 e 21)
3.9.1 Retribuzioni vietate nella società
Le seguenti retribuzioni per membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo sono vietate secondo l’articolo 20 capoverso 1 numeri 1−5:
• indennità di partenza;
• retribuzioni anticipate;
• provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa;
• mutui, crediti, rendite e retribuzioni commisurate alla prestazione non conformi allo statu-
to; e
• titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione non conformi allo statuto.
Il beneficiario di retribuzioni vietate non è praticamente mai in buona fede. Il divieto delle succitate retribuzioni risulta sia dall’articolo 95 capoverso 3 lettera b Cost. sia dalla presente