Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Il diritto di voto va esercitato nell’interesse degli assicurati (art. 22) nei cui confronti l’istituto ha un obbligo di trasparenza. L’articolo 86b LPP43 impone già agli istituti di previdenza determinati obblighi d’informazione nei confronti degli assicurati.

Gli istituti di previdenza devono riferire almeno una volta all’anno in una relazione riassuntiva e non vengono così gravati da un onere eccessivo. Il voto può essere reso noto, insieme alla presentazione del conto annuale, sulla pagina internet dell’istituto o in un altro modo adeguato. Sede particolarmente adeguata per rendere trasparente il voto è l’allegato del conto annuale che viene esaminato dall’ufficio di revisione e garantisce una certa continuità per quanto concerne il luogo e il genere della dichiarazione.

L’obbligo di trasparenza va adempiuto al più tardi entro l’anno civile che segue l’assemblea generale (p. es. al più tardi a fine 2016 per l’assemblea generale tenutasi nel maggio 2015).

È ammesso riferire sui voti con maggiore frequenza o in modo più dettagliato. La presente ordinanza prevede soltanto prescrizioni minime.

3.11 Disposizioni penali (art. 24 e 25)

3.11.1 Principio di determinatezza

Occorre innanzitutto verificare se la disposizione penale sancita dall’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost. è sufficientemente determinata da permettere alle autorità penali (pubblico ministero, giudici penali) di farne applicazione diretta. L’applicabilità diretta della disposizione costituzionale renderebbe superflue le disposizioni d’applicazione di diritto penale, in altri termini le autorità penali potrebbero emanare sentenze penali applicando direttamente l’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost. Se invece si approda alla conclusione che la presente disposizione penale non è direttamente applicabile, incombe al Consiglio federale emanare in un’ordinanza le necessarie disposizioni esecutive in base all’articolo 197 numero 10 Cost.

Il principio di determinatezza (art. 7 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CE-DU44, art. 1 CP) risulta dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) ed esige che la fattispecie e la conseguenza giuridica di una norma penale, a prescindere dal rango di quest’ultima, siano definite con precisione sufficiente da permettere di orientare il proprio comportamento di conseguenza45. Le esigenze in materia di determinatezza dipendono tra le altre cose dalla complessità della materia da regolamentare e della pena comminata46.

43 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), RS 831.4). 44 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). 45 Sull’applicabilità diretta delle disposizioni costituzionali, cfr. la sentenza del Tribunale federale del 12 ott. 2012, 2C_828/2011, consid. 4.3.2. 46 Sentenza del Tribunale federale del 17 nov. 2011 6B_345/2011, consid. 4.1.