Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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principio fondamentale che svolge un ruolo determinante in ogni settore del diritto pubblico, governa l’intero diritto amministrativo e vale sia per l’applicazione del diritto sia per l’attività legislativa54. La dottrina e la giurisprudenza sono d’accordo anche sulla funzione del principio della proporzionalità che serve a proteggere i cittadini contro le ingerenze eccessive dello Stato55. Poiché guida l’insieme delle attività dello Stato, il principio si applica anche all’interpretazione della Costituzione (nell’ambito dell’interpretazione armonizzante).
3.11.5 Pena comminata nell’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost.
Secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost. «l’infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a–c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali».
La pena detentiva sino a tre anni indica che si tratta di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP).
Occorre precisare se la medesima pena debba applicarsi a ogni reato disciplinato nella presente ordinanza oppure se il testo costituzionale permetta per esempio di punire alcune fattispecie soltanto con la pena pecuniaria o di qualificarne alcune come contravvenzioni (con la corrispondente mitigazione della pena).
La questione è importante per il seguente motivo: il principio della proporzionalità (principio della colpevolezza, cfr. sopra, n. 3.11.4) vuole che la pena comminata sia commisurata alla gravità dell’atto, vale a dire che sia proporzionata56. Le pene comminate vanno commisurate alla gravità della lesione dei beni giuridici e armonizzate con le norme penali vigenti57.
Non tutti i comportamenti sanzionati dall’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost. presentano lo stesso grado di illiceità, ci si può pertanto interrogare sulla proporzionalità di comminare una pena della medesima entità per esempio per una violazione dell’obbligo di trasparenza delle casse pensioni (art. 95 cpv. 3 lett. a Cost.) e per la percezione di una retribuzione vietata di importo milionario da parte del membro di un organo (art. 95 cpv. 3 lett. b Cost.). Per un reato con un grado di illiceità minimo dovrebbe quindi essere prevista una sanzione più mite.
Le comminatorie penali degli articoli 24 e 25 sono diverse per motivi di proporzionalità: l’articolo 24 riprende la comminatoria penale della Costituzione mentre l’articolo 25 propone una comminatoria più mite («pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere»). La nuova disposizione costituzionale si prefigge in particolare – come risulta anche dal titolo dell’iniziativa popolare – di evitare le retribuzioni eccessive nelle società anonime e di consolidare i diritti sociali degli azionisti. I reati contro le prescrizioni pertinenti sono sanzionati in
54 DTF 96 I 234 consid. 5 55 DTF 102 Ia 234 consid. 5c. cfr. anche messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del
20 nov. 1996, FF 1997 I 131. 56 DTF 123 IV 29 consid. 4c. 57 Cfr. al riguardo anche il rapporto esplicativo della legge federale sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio, n. 1.4, consultabile all’indirizzo Internet: http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/gesetzgebung/strafrahmenharmonisierung/vn-ber-i.pdf.