Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

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mente semplici (p. es. dividendi elevati o autofinanziamento a lungo termine della società anonima; discarico o meno di alcuni membri del consiglio d’amministrazione; elezione o meno di determinate persone in seno al consiglio d’amministrazione; esercizio o meno del diritto d’opzione in caso di aumento del capitale; rimborso degli apporti di capitale o finanziamento durevole della società mediante il capitale proprio).

La situazione giuridica è ancora più difficile se i fatti sono complessi, come per esempio nel seguente caso: un istituto di previdenza detiene azioni della Datore di lavoro SA che è acquistata da una società d’investimento. L’acquisizione ha un effetto positivo sul corso delle azioni della Datore di lavoro SA e quindi anche per il patrimonio dell’istituto di previdenza. L’acquisizione potrebbe però anche portare a ristrutturazioni e licenziamenti che a loro volta potrebbero provocare una liquidazione parziale dell’istituto di previdenza, la distribuzione di fondi liberi o la richiesta di importi mancanti in caso di copertura insufficiente. In questi e altri casi complessi non è possibile stabilire preventivamente e in modo generale e astratto quale sia l’interesse degli assicurati41.

Secondo l’articolo 22 capoverso 3, gli istituti possono astenersi dal voto o rinunciare a votare se ciò corrisponde all’interesse degli assicurati. L’istituto può per esempio astenersi dal voto su oggetti che non ha motivi importanti per approvare o rifiutare. Se la mole di lavoro da affrontare limita le capacità dell’amministrazione dell’istituto, senza che ciò sia manifestamente dovuto a carenze nella sua organizzazione, si possono stabilire delle priorità quanto al trattamento degli inviti alle assemblee generali e ai relativi ordini del giorno, o quanto alla partecipazione o no alle assemblee generali. Queste priorità devono essere stabilite rispettando criteri oggettivi, per esempio la portata economica di un oggetto per gli interessi degli assicurati o l’importanza finanziaria delle azioni detenute dall’istituto.

Secondo l’articolo 22 capoverso 4 e la prassi attuale, l’organo superiore dell’istituto deve stabilire in un regolamento i principi cui l’istituto deve attenersi per esercitare il diritto di voto nell’interesse dell’assicurato. L’articolo 49a capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 18 aprile 198442 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) si applica per analogia. A tal fine occorre tra l’altro prestare attenzione al fatto che la distribuzione dell’utile dell’impresa agli azionisti avvenga in modo corretto e all’adeguato, di modo che l’istituto di previdenza possa impiegare queste liquidità a favore degli assicurati e delle persone cui versa una rendita.

3.10.3 Obbligo di trasparenza

L’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. chiede alle casse pensioni di rendere pubblico il loro voto. L’articolo 23 attua questo obbligo di trasparenza.

41

Cfr sulla definizione/ponderazione degli interesse: HANS-UELI VOGT/MANUEL BASCHUNG, Wie weiter im Aktienrecht nach der Annahme der Volksinitiative "gegen die Abzockerei"?, pag. 25.

42

RS 831.411.1