Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

L’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost. punisce in modo vago le violazioni delle disposizioni del diritto della società anonima. Non sono soltanto le fattispecie a essere imprecise, lo sono anche le conseguenze giuridiche. Per quanto concerne le fattispecie non sono precisati con sufficiente chiarezza i possibili autori dei reati. Così le casse pensioni devono votare nell’interesse dei loro assicurati e rendere pubblico il loro voto (art. 95 cpv. 3 lett. a Cost.); se non lo fanno, la cassa pensioni deve essere punita come persona giuridica (punibilità dell’impresa) o devono esserne puniti gli organi (persone fisiche)? Per quanto concerne le conseguenze giuridiche va chiarita da un lato la nozione di «retribuzioni annuali», dall’altro la nozione di «pena pecuniaria», ossia occorre precisare se l’espressione sia intesa conformemente all’articolo 34 CP o in senso generico e comprenda la pena pecuniaria e la multa.

Queste ambiguità permettono di concludere che l’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost. non soddisfa i requisiti del principio di determinatezza. Anche il riferimento al legislatore nella frase introduttiva dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. rafforza la presunzione che la norma non sia direttamente applicabile47. Di conseguenza, il Consiglio federale deve emanare le necessarie disposizioni esecutive anche in ambito penale fondandosi sull’articolo 197 numero 10 Cost.48.

3.11.2 Rango della norma

Oltre alla pena pecuniaria, le infrazioni sono punite con una pena detentiva fino a tre anni. Una pena detentiva sino a tre anni costituisce una grave lesione della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) dell’interessato. Le lesioni gravi dei diritti fondamentali devono avere una base legale in una legge in senso formale (art. 36 cpv. 1 Cost.). Per le altre pene (p. es. le multe) è invece sufficiente un’ordinanza che si mantenga nell’alveo della legge e della Costituzione49.

I reati (nei loro tratti fondamentali) e le comminatorie di pena sono già definiti nella Costituzione e di conseguenza hanno già una legittimità democratica sufficiente. Inoltre, il Consiglio federale è esplicitamente tenuto a norma dell’articolo 197 numero 10 Cost. ad emanare disposizioni esecutive che abbiano effetto fino all’adozione di una legge attuativa dell’articolo 95 capoverso 3 Cost., il che dà una certa legittimità democratica anche a tali disposizioni. Pertanto, in questo caso la base legale è ritenuta sufficiente.

47 «Per tutelare l’economia, [...] la legge disciplina [...] secondo i seguenti principi:» 48 Altrimenti l’art. 95 cpv. 3 lett. d Cost. potrebbe restare lettera morta. Se un giudice penale pronunciasse una condanna applicando direttamente la disposizione costituzionale perché mancano disposizioni esecutive e il Tribunale federale, nell’ambito di un un ricorso di diritto penale, dovesse giungere alla conclusione che la norma non è direttamente applicabile, quest’ultima non verrebbe più applicata dalle autorità penali. 49 DTF 124 IV 23, consid. 1.