Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

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reati perseguiti d’ufficio ma a condizioni più severe.

Di regola i reati perseguiti d’ufficio sono lesioni relativamente gravi di beni giuridici (p. es. le lesioni gravi, la violenza carnale ecc.). I reati considerati nel presente contesto sono in parte infrazioni con un grado d’illiceità minimo (p. es. impedire agli azionisti di dare istruzioni e procure per via elettronica al rappresentante indipendente, art. 24 cpv. 1 n. 8), in parte infrazioni con un alto grado di illiceità (p. es. il versamento di una retribuzione vietata di importo milionario, art. 24 cpv. 1 n. 2). Vista la comminatoria penale proposta nell’articolo 24 – pronuncia imperativa di una pena detentiva fino a tre anni (cfr. sopra n. 3.11.5) – queste infrazioni non possono più essere considerate come reati di poco conto. Oltre agli interessi degli azionisti e degli assicurati viene danneggiata, o può esserlo, anche l’economia nazionale nel suo insieme60. In questa ottica sussiste di conseguenza, almeno per una parte delle infrazioni, un interesse specifico al perseguimento penale, il che depone a favore del perseguimento d’ufficio di questi reati.

Tenuto conto di quanto precede, appare complessivamente appropriato perseguire questi reati d’ufficio.

3.11.7 Rapporto con la parte generale del Codice penale

Le disposizioni della Parte generale del Codice penale si applicano alla presente ordinanza sul fondamento dell’articolo 333 capoverso 1 CP. Salvo l’articolo 24 capoverso 2, che sospende l’articolo 34 capoverso 2 primo periodo CP (aliquota giornaliera massima), l’ordinanza non contiene disposizioni che deroghino alla parte generale del CP e che prevalgano su di essa. Di conseguenza si applicano ad esempio le regole generali sulla commisurazione della pena, sul tentativo, sull’autore e sulla partecipazione a un reato speciale (vedi sotto, n. 3.11.9).

3.11.8 Confisca o ripristino della situazione legale

Secondo l’articolo 70 capoverso 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato, oppure erano destinati a indurre una persona a commettere un reato o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Di conseguenza, la restituzione del bene alla parte lesa ha la priorità sulla confisca61. Ciò significa che, se la parte lesa è nota, i valori patrimoniali persi le sono direttamente consegnati, senza essere prima confiscati o assegnati al danneggiato secondo l’articolo 73 CP62. Nel presente contesto quanto precede è rilevante per i reati secondo l’articolo 24 (reati contro le prescrizioni in materia di retribuzio-

60 Cfr. in proposito la frase introduttiva dell’art. 95 cpv. 3 Cost.: «Per tutelare l’economia […]». 61 Sentenza del Tribunale federale del 18 apr. 2013 6B_491/2012, consid. 5.3.

62 a FLORIAN BAUMANN, Basler Kommentar Strafrecht I, 2 ed. 2007, Art. 70/71, N 42.