Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

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importi complessivi delle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (art. 18). Se l’assemblea generale ne è impedita, si applica il numero 7.

Il consiglio d’amministrazione garantisce che gli azionisti possano dare al rappresentante indipendente procure e istruzioni per via elettronica (art. 9). Impedire gli azionisti di farlo, per esempio non prendendo i provvedimenti necessari, è punibile secondo il numero 8 (art. 95 cpv. 3 lett. a Cost.67).

Infine, i membri del consiglio d’amministrazione o della direzione possono essere punibili secondo il numero 9 se impediscono all’assemblea generale (p. es. non presentando la proposta necessaria) di pronunciarsi sulle disposizioni statutarie imperativamente necessarie ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 (art. 95 cpv. 3 lett. c Cost.).

Intenzione

Le infrazioni secondo i numeri 1−9 sono punibili soltanto se sono commesse in modo intenzionale, vale a dire con coscienza e volontà (art. 12 cpv. 2 CP). Le infrazioni commesse per negligenza non sono punibili (art. 12 cpv. 1 CP): tenuto conto del grado di illiceità minimo di una parte di questi reati, punirle sarebbe sproporzionato.

3.11.10 Punibilità nell’ambito degli istituti di previdenza

Secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. le casse pensioni votano nell’interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Queste prescrizioni sono precisate dagli articoli 22 e 23. Nell’articolo 25 sono citati come autori possibili di questi reati le persone incaricate della direzione o i membri dell’organo superiore (p. es. membri del consiglio di fondazione) di un istituto di previdenza assoggettato alla legge sul libero passaggio68. Come per l’articolo 24, anche in questo ambito sono considerati autori soltanto persone che dispongono di una certa competenza decisionale. La partecipazione al reato di persone sprovviste di queste caratteristiche può essere punita come istigazione o complicità (cfr. sopra, n. 3.11.9).

Gli atti punibili secondo gli articoli 22 e 23 sono il mancato esercizio del diritto di voto (art. 22 cpv. 1), a meno che l’astensione dal voto o la rinuncia al voto sia nell’interesse degli assicurati (art. 22 cpv. 3), il voto contrario all’interesse degli assicurati o contrario ai principi sanciti nel regolamento (art. 22 cpv. 2 e 4) nonché la mancata indicazione nel regolamento di come stabilire l’interesse degli assicurati (art. 22 cpv. 4). Inoltre si rende punibile chi omette di presentare annualmente una relazione sull’esercizio del diritto di voto (art. 23). Anche questi atti sono punibili soltanto se l’autore ha agito in modo intenzionale; la negligenza non è sufficiente.

67 Riguardo alle procure e istruzioni date per via elettronica cfr. il commento all’articolo 9 (n. 3.5.3). 68 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (legge sul libero passaggio, LFLP, RS 831.42).