Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 13 pagine
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2.5 Disposizioni penali
Sono sempre più diffuse le «etichette private», indipendenti dall’OEn, che certificano l’appartenenza di un prodotto alla classe energetica A senza che ciò corrisponda a realtà o senza che alla base vi sia una seria verifica e una garanzia della qualità. Per i consumatori spesso non è facile distinguere tra queste etichette e un’etichetta che rispetta le disposizioni dell’OEn a causa della somiglianza ingannevole. I consumatori dovrebbero invece poter contare sul fatto che un prodotto presenti effettivamente le caratteristiche dichiarate sull’etichettaEnergia e sia pertanto giustificata la classe energetica che gli è stata attribuita. In caso contrario l’etichetta perde credibilità e si annulla il suo valore informativo. Per salvaguardare la fiducia nell’etichettaEnergia e la sua capacità di garantire la qualità di un prodotto, l’utilizzo di etichette, contrassegni, simboli o diciture che possano essere scambiate per l’etichettaEnergia ai sensi dell’articolo 11 e delle appendici è punito.
2.6 Personale
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione a livello di personale.
3. Commento alle singole disposizioni
Art. 1d Garanzia di origine OEn
Nei capoversi 1 e 2 è precisato che per il rilascio della garanzia di origine è necessario far registrare la quantità di elettricità prodotta e non l’eventuale quantità di elettricità fisicamente immessa nella rete del gestore.
Le garanzie di origine sono obbligatorie per impianti di potenza superiore a 30kVA; nel testo tedesco e italiano è stata corretta un’inesattezza nel capoverso 2 mentre il testo francese è rimasto immutato.
Le garanzie di origine riguardanti la quota di elettricità utilizzata per il consumo proprio e dunque non ceduta sono annullate ai sensi del capoverso 4 lettera d.
Art. 3e Adeguamento della rimunerazione
In caso di adeguamento della rimunerazione sulla base della verifica periodica, agli impianti messi in esercizio dopo l’adeguamento si applicano in linea di massima le modalità adeguate. Il DATEC può prevedere eccezioni per gli impianti per i quali il produttore ha ricevuto una decisione positiva ed escluderli dall’adeguamento (cpv. 3) Il capoverso 4 dà la possibilità di adeguare anche i tassi di rimunerazione di impianti messi in esercizio prima dell’adeguamento. Ciò vale anche per produttori che ricevono già una rimunerazione.
sexies Art. 3i Modifiche successive alla messa in esercizio
Nel capoverso 2 lettera b vigente si fa erroneamente riferimento all’articolo 3d anziché 3b. Il riferimento errato è stato corretto.
Art. 10 Esigenze in materia di commercializzazione e cessione
In base all’articolo 8 capoverso 4 LEne le esigenze in materia di commercializzazione e cessione si applicano ora anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale (cpv. 5).
Art. 11 Indicazione del consumo specifico di energia
Il titolo dell’articolo 11 parla ora, come la legge, di «consumo specifico di energia». Le ulteriori caratteristiche che devono essere indicate in relazione ai singoli impianti, veicoli e apparecchi non sono più elencate dettagliatamente nell’articolo 11; si rinvia alle relative appendici.