Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 13 pagine

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Trascorsi i 15 anni previsti di rimunerazione, i gestori di impianti fotovoltaici hanno la possibilità, per il restante periodo di esercizio, di risparmiare sui costi dell’elettricità tramite la regola del consumo proprio. Il gestore può utilizzare circa il 20% dell’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico per coprire il suo fabbisogno di elettricità. Il modello di calcolo per i nuovi tassi di rimunerazione include questo aspetto per il lasso di tempo tra il 16° e il 25° anno di produzione.

Il nuovo calcolo dei tassi di rimunerazione tiene conto anche del forte calo dei prezzi (previsioni per il 2014) dei moduli per impianti fotovoltaici e dei costi di istallazione rispetto all’ultima revisione avvenuta il 1° marzo 2012. Sono stati infine effettuati piccoli adeguamenti nel calcolo dei costi di manutenzione e del ricavo medio degli impianti fotovoltaici di riferimento.

Sulla base di queste considerazioni, i tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici dovranno essere notevolmente abbassati nonostante la riduzione della durata di rimunerazione.

Nessuna riduzione automatica del tasso di rimunerazione all’inizio dell’anno

In futuro si intende rinunciare a ridurre ogni anno dell’8 per cento i tassi di rimunerazione. Data la rapida evoluzione dei prezzi nel settore fotovoltaico è più opportuno ricalcolare periodicamente i tassi di rimunerazione e adeguarli di volta in volta all’evoluzione del mercato si sensi dell’articolo 3e.

Definizione di impianto

La definizione di «impianto fotovoltaico» è di primaria importanza per la determinazione del tasso di rimunerazione. Nell’elaborazione della definizione vigente (n. 1.1 appendice 1.2) si è cercato di evitare soprattutto che gli impianti più grandi potessero essere arbitrariamente suddivisi in molti impianti più piccoli per ottenere un tasso di rimunerazione più elevato. In fase di esecuzione è tuttavia emerso che molte configurazioni di impianti non rientravano in questa definizione. I problemi maggiori si pongono quando nello stesso luogo più proprietari costruiscono o vogliono costruire un impianto, ad esempio nel caso di case a schiera. Secondo la nuova normativa, per la determinazione del tasso di rimunerazione si può parlare di un impianto fotovoltaico unico se, sulla base di motivi concreti, è opportuno considerare più impianti come uno solo. È il caso ad esempio quando più impianti fotovoltaici vengono costruiti nello stesso luogo, contemporaneamente, sfruttando le conseguenti sinergie. In tale situazione si giustifica l’applicazione di un unico tasso di rimunerazione per l’impianto complessivo.

Categoria impianti integrati

La categoria degli impianti fotovoltaici integrati mira a sovvenzionare l’integrazione (in media più costosa) degli impianti fotovoltaici negli edifici. A lungo termine è importante che i pannelli fotovoltaici diventino parte integrante degli elementi costruttivi di un edificio (facciata, tetto) e acquisiscano un elevato valore estetico in modo da mantenere alta l’accettazione sociale di questa tecnologia. Oggi un impianto rientra nella categoria degli impianti integrati quando presenta una duplice funzione, ossia quando, oltre alla produzione di energia elettrica, svolge un’altra funzione elementare per l’edificio nel quale è integrato. I pannelli solari ad esempio possono fungere da involucro esterno (superficie di deflusso dell’acqua) o da protezione anticaduta (parapetto). È possibile sovvenzionare gli impianti fotovoltaici integrati negli edifici mediante le prescrizioni di costruzione e le prescrizioni di zona vigenti a livello locale. L’UFE sta attualmente mettendo a punto le relative raccomandazioni per i committenti e per le autorità competenti. I problemi di accettazione infatti sorgono soprattutto nelle zone residenziali in cui viene costruita la maggior parte dei piccoli impianti. Non è pertanto più necessario un tasso di rimunerazione specifico per gli impianti di elevato valore estetico nell’ambito del sistema RIC. Agli impianti integrati si applica perciò lo stesso tasso di rimunerazione valido per gli impianti annessi. Nel contesto dell’iniziativa parlamentare 12.400 si dovrà verificare se, nel caso della rimunerazione unica, non sia opportuno introdurre una categoria separata per gli impianti integrati di piccole dimensioni.

Abolizione dell’obbligo di notifica dello stato di avanzamento del progetto

Nel caso degli impianti fotovoltaici, l’obbligo di notifica dello stato di avanzamento del progetto un anno dopo la comunicazione della decisione positiva è abolito. Questa verifica intermedia si è dimostrata poco efficace perché sono molti gli impianti di questo tipo che da tempo non necessitano più di una licenza di costruzione e perché comunque la notifica della messa in servizio deve essere inoltrata già due anni dopo la comunicazione della decisione positiva.