Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 13 pagine
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Tenuto conto dei parametri sopracitati, il nuovo calcolo dei tassi di rimunerazione RIC per tutte le tecnologie porta nella maggior parte dei casi a un leggero aumento, ad eccezione della tecnologia fotovoltaica dove prevalgono altri aspetti (cfr. n. 2.2.2).
Ai gestori che prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche hanno ricevuto l’assicurazione del versamento di una rimunerazione (decisione positiva) per il loro impianto deve essere garantito quanto affermato nella decisione. In questo caso quindi non si applicano le nuove disposizioni sulla durata e i tassi di rimunerazione anche se l’impianto viene messo in esercizio solo dopo il
1° gennaio 2014.
2.1.2 Campo d’applicazione temporale della rimunerazione adeguata secondo l’articolo 3e
L’articolo 7 capoverso 2 LEne prevede che la rimunerazione si basi sui prezzi di costo degli impianti
bis di riferimento nell’anno di costruzione dell’impianto. Conformemente all’articolo 3b capoverso 1 e 3 OEn, all’impianto si applica pertanto il tasso di rimunerazione applicabile al momento della messa in esercizio. Secondo l’articolo 3e capoverso 1, il DATEC verifica periodicamente il calcolo dei prezzi di costo e della rimunerazione e li adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze. In conformità al vigente capoverso 5, nel caso di impianti per i quali il produttore non ha ancora ricevuto una decisione positiva – e nella misura in cui il DATEC non disponga diversamente – valgono le modalità adeguate. Viceversa, questa norma implica dunque che, nel caso di un impianto per il quale il produttore ha già ricevuto una decisione positiva, l’adeguamento non si applica e vale il precedente tasso di rimunerazione.
Nel quadro degli adeguamenti effettuati finora il fatto di basarsi, in generale, sul momento della decisione positiva non si è dimostrato efficace. Da una parte oggi, a causa della lunga lista d’attesa, il momento in cui un produttore riceve una decisione positiva per il proprio impianto dipende in una certa misura dal caso. Esistono quindi impianti che sono già stati messi in esercizio anche se non hanno ancora ricevuto una decisione positiva e viceversa. D’altra parte, il riferimento generale al momento della decisione positiva non è giustificato quando si tratta di determinare il tasso di rimunerazione. La fiducia del produttore nella decisione positiva e nel tasso di rimunerazione atteso in base alla normativa vigente nel momento in cui riceve tale decisione deve essere salvaguardata solo se risulta effettivamente necessario nelle circostanze concrete, che variano a seconda delle tecnologie e della situazione – ad esempio, i motivi che hanno indotto a effettuare l’adeguamento (costi d’esercizio, costi di costruzione) e il tempo trascorso dalla comunicazione della decisione positiva. Anche nell’ambito di un adeguamento della rimunerazione, con le nuove disposizioni sarà pertanto determinante il momento della messa in esercizio di un impianto e non il ricevimento o meno di una decisione positiva. In tal modo si garantisce che il tasso di rimunerazione per un determinato impianto si basi, anche dopo un adeguamento, sui prezzi di costo dell’impianto di riferimento nell’anno di costruzione (art. 7 cpv. 2 LEne). In casi fondati, nel quadro di un simile adeguamento per il DATEC è fatta salva la possibilità di prevedere un’eccezione escludendo impianti per i quali un produttore ha ricevuto una decisione positiva. Oltre agli adeguamenti ordinari relativi agli impianti nuovi, il DATEC mantiene inoltre la facoltà di adeguare anche i tassi di rimunerazione di impianti messi in esercizio prima dell’adeguamento. Ciò vale anche per produttori che ricevono già una rimunerazione.
2.2 RIC: ulteriori adeguamenti specifici per le diverse tecnologie
2.2.1 Piccole centrali idroelettriche
Suddivisione delle piccole centrali idroelettriche in due categorie
Nel corso della procedura di consultazione sulla Strategia energetica 2050 è stato più volte chiesto che le piccole centrali idroelettriche, ubicate lungo corsi d’acqua allo stato naturale, di potenza inferiore a 300 kW fossero escluse dal sistema RIC a causa degli elevati costi e delle ripercussioni tendenzialmente più negative sull’ambiente. Questa richiesta è stata ripresa nella Strategia energetica 2050 e in parte è anticipata dalla presente revisione dell’OEn tramite l’adeguamento dei tassi di rimunerazione. Le piccole centrali idroelettriche sono state suddivise in due categorie: la categoria 1 comprende gli impianti situati lungo corsi d’acqua naturali e la categoria 2 gli impianti la cui costru-