Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Come nell’articolo 11, nella lettera b delle disposizioni penali si rinuncia a elencare le caratteristiche che devono essere indicate per i singoli impianti, veicoli e apparecchi. Si rinvia in generale all’articolo 11 e, per quanto riguarda i singoli prodotti, alle relative appendici.
L’utilizzo di indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dall’articolo 11 è ora punito ai sensi della nuova lettera h intesa a garantire il valore informativo dell’etichettaEnergia.
4. Appendici
4.1 Commento all’appendice 1.1
N. 2: le piccole centrali idroelettriche vengono suddivise in due categorie. La categoria 1 comprende le centrali situate lungo corsi d’acqua naturali, la categoria 2 quelle che non comportano alcun fondamentale intervento in un corso d’acqua naturale.
N. 3.2-3.4, 3.6 e 4.2: i tassi di rimunerazione, il bonus per le opere idrauliche e la rimunerazione massima per le piccole centrali idroelettriche vengono adeguati, per le due categorie individuate dalle nuove disposizioni, sulla base della verifica periodica; la durata della rimunerazione è conseguentemente adeguata e ridotta a 15 anni (cfr. n. 2.1.1).
N. 5.1 lett. j: nel caso delle piccole centrali idroelettriche con la nuova disposizione devono essere indicati l’ubicazione della centrale, delle prese d’acqua, dei serbatoi e dei punti di restituzione. In questo modo si garantisce una registrazione uniforme, completa e comparabile di questo tipo di centrali.
N. 5.2. La nuova disposizione prevede che due anni dopo la comunicazione della decisione positiva si debba notificare e comprovare una prima volta lo stato di avanzamento del progetto (cfr. n. 2.2), la notifica dello stato di avanzamento deve contenere la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.
N. 7: Ai gestori che per i loro impianti, prima dell’entrata in vigore della presente modifica, hanno ricevuto l’assicurazione del versamento di una rimunerazione (decisione positiva) e fanno affidamento su di essa, si garantisce quanto affermato nella decisione. In questo caso si applicano le disposizioni determinanti al momento della decisione.
4.2 Commento all’appendice 1.2
ter
N. 1.1 e 3.1 : i tassi di rimunerazione utilizzabili per un singolo impianto fotovoltaico si applicano anche a più impianti quando questi ultimi si trovano nello stesso luogo e sono stati messi in esercizio in un arco di tempo di 12 mesi. I rapporti di proprietà non hanno alcuna importanza da questo punto di vista; la determinazione del tasso di rimunerazione tiene conto della potenza complessiva dell’impianto.
N. 3.1 e 4.2: i tassi di rimunerazione vengono ridefiniti sulla base della verifica periodica e della riduzione della durata della rimunerazione (cfr. n. 2.1.1 e 2.3.2).
bis
N. 3.1 : se un impianto rientra in diverse categorie (impianti isolati, annessi, integrati) il tasso di rimunerazione si calcola sulla base del valore medio dei tassi di rimunerazione ponderato in base alla potenza.
N. 4.1: la riduzione annua ammonta, con le nuove disposizioni, allo 0 per cento dal 2014.
N. 5.2: la notifica dello stato di avanzamento del progetto, che in base al diritto vigente deve essere inoltrata dopo 12 mesi, non è più necessaria.
N. 7: vedi il commento all’appendice 1.1, numero 7.
4.3 Commento all’appendice 1.3
N. 3 e 4.2: il numero 3 è stato riarticolato affinché risulti più chiaro quali disposizioni si applicano ai piccoli impianti eolici, quali ai grandi e quali a entrambi i tipi di impianti. I tassi di rimunerazione vengono ridefiniti sulla base della verifica periodica e della riduzione della durata della rimunerazione (cfr. n. 2.1.1). .