Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 13 pagine

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2.4 Impianti, veicoli e apparecchi

2.4.1 In generale

Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettere a e c LEne, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo specifico di energia e le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie. Oltre all’articolo 10 OEn, anche l’articolo 11 OEn contiene corrispondenti prescrizioni. Il consumo specifico di energia indica il consumo di energia di un determinato impianto o apparecchio in riferimento a un certo periodo di tempo o di un determinato veicolo in riferimento a una certa distanza percorsa. Sulla base dello specifico consumo di energia e delle altre caratteristiche di un impianto, un veicolo o un apparecchio (per es. il peso, l’effetto pulente, l’effetto di centrifugazione ecc.) si possono confrontare, nel caso di prodotti dello stesso tipo, il consumo e l’utilità per l’acquirente. Un consumatore può così mettere in relazione il consumo di energia con le caratteristiche che ritiene importanti per la sua decisione di acquisto e scegliere il prodotto che risulta più efficiente sul piano energetico. A causa del gran numero di caratteristiche determinanti per i singoli impianti, veicoli e apparecchi, si è rinunciato a elencarle nell’articolo 11 e si rinvia alle specifiche appendici.

2.4.2 Apparecchi elettrici

EtichettaEnergia

Nel 2010 l’Unione europea ha ridefinito le etichetteEnergia per gli apparecchi elettrici. La forma è nuova, il valore informativo in alcuni casi è cambiato e le classi energetiche vanno ora da A+++ a D anziché da A a G. Benché si ritenesse che una revisione della classificazione da A a G potesse essere in generale più chiara per i clienti, la Svizzera due anni fa ha deciso di passare al sistema di etichettatura europeo per non creare ostacoli al commercio con una soluzione diversa.

Con la revisione dell’OEn entrata in vigore il 1° gennaio 2012 sono già state introdotte le nuove etichette per frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie e la nuova etichetta per i televisori. Con l’attuale revisione saranno modificate le etichette relative a lampade, asciugabiancheria e condizionatori d’aria. L’etichetta per le lampade avrà un campo d’applicazione notevolmente più ampio e riguarderà ad esempio – come nel caso delle nuove direttive europee – anche lampade spot (luce diretta) e lampade dalle elevate prestazioni (lampade per illuminazione stradale).

La Svizzera utilizza già dal 2002 l’etichettaEnergia dell’UE per gli elettrodomestici. La presenza di queste etichette è oggi data per scontata. Nel caso in cui nel corso di questa procedura di revisione dovessero essere introdotte definitivamente altre etichetteEnergia dell’UE si propone al Consiglio federale di accogliere anche queste ultime nel diritto svizzero.

Esigenze per la commercializzazione e la cessione

In applicazione dell’articolo 8 capoverso 4 LEne le esigenze per la commercializzazione e la cessione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie vengono dichiarate applicabili anche all’utilizzo proprio di tipo professionale. Di conseguenza gli apparecchi utilizzati per scopi professionali dovranno rispettare le esigenze per la commercializzazione e non potranno più essere introdotti in Svizzera qualora non le rispettino. In questo modo si evita che impianti e apparecchi non efficienti utilizzati a scopi professionali possano essere importati in Svizzera e si promuove ulteriormente la diffusione di prodotti che presentano un’elevata efficienza energetica.

2.4.3 Veicoli

Il campo di applicazione dell’appendice 3.6 (etichettaEnergia per veicoli) è esteso oggi alle automobili nuove non ancora immatricolate e che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri. I produttori di automobili spingono attualmente sempre più spesso gli importatori e i rivenditori a immatricolare immediatamente i veicoli, indipendentemente dal fatto che siano già stati venduti. Il processo di immatricolazione perde di conseguenza la sua importanza quando si tratta di stabilire se un veicolo è ancora in vendita o è stato già venduto e non è dunque più considerato un criterio per definire il campo di applicazione della nuova appendice 3.6.