Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 13 pagine
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N. 5.2: nel caso di impianti eolici soggetti all’EIA (parchi eolici > 5 MW), al più tardi entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva deve essere notificato e comprovato una prima volta lo stato di avanzamento del progetto (cfr. n. 2.2); la notifica dello stato di avanzamento deve contenere il capitolato d’oneri per il rapporto sull’impatto ambientale (RIA) approvato dal Cantone d’ubicazione.
N. 7: vedi il commento all’appendice 1.1, numero 7.
4.4 Commento all’appendice 1.4
N. 2.1 e 3.2: i tassi di rimunerazione vengono ridefiniti sulla base della verifica periodica e della riduzione della durata della rimunerazione (cfr. n. 2.1.1).
N. 4.3 lett. c: nel quadro della notifica della messa in esercizio il gestore dell’impianto deve dimostrare di aver messo a disposizione di Swisstopo i geodati. L’elaborazione dei geodati nonché la loro protezione si basano sulla LGI e i relativi atti esecutivi.
N. 7: vedi il commento all’appendice 1.1, numero 7.
4.5 Commento all’appendice 1.5
N. 3.6, 4.6 e 5.8: la durata della rimunerazione per impianti di incenerimento dei rifiuti, forni per l’incenerimento di fanghi e impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica viene ridefinita sulla base della verifica periodica (cfr. n. 2.1.1 e 2.3.5).
N. 6.3 lett. b: per quanto riguarda le esigenze minime di sfruttamento del calore degli altri impianti a biomassa le agevolazioni si applicano solo a impianti che utilizzano in prevalenza concime di fattoria e residui del raccolto. Con la nuova disposizione questi impianti, di solito vincolati all’ubicazione, devono continuare a coprire solo il fabbisogno di calore dell’impianto di cogenerazione stesso utilizzando il calore residuo (o ricorrendo ad altre fonti rinnovabili). Tutti i restanti impianti di cogenerazione devono utilizzare esternamente (ossia non per il fabbisogno dell’impianto) almeno il 40 per cento del calore lordo prodotto.
N. 6.5 lett. c e 6.8: nel caso degli «altri impianti a biomassa» viene ridefinita, oltre alla durata della rimunerazione, anche la percentuale del tasso di rimunerazione (cfr. n. 2.3.5).
N. 6.5 lett. e ed f: oltre all’esistente bonus agricolo 1, per gli impianti che rinunciano all’utilizzo di cosubstrati non agricoli e piante energetiche viene introdotto il bonus agricolo 2, più elevato.
N. 7: vedi il commento all’appendice 1.1, numero 7.
4.6 Commento all’appendice 1.6
bis
N. 3.3 lett. a : nel quadro della garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici il promotore del progetto deve mettere a disposizione di Swisstopo i geodati acquisiti. L’elaborazione dei geodati nonché la loro protezione sono definite nella LGI e nei relativi atti esecutivi.
4.7 Commento all’appendice 2.3
N. 1.2: le prescrizioni per l’indicazione del consumo di energia (etichettaEnergia) per tutte le lampa-
bis
de sono spostate nella nuova appendice 3.3 , il n. 1.2 nell’appendice 2.3 è abrogato.
N. 7.1: in questa appendice sono richieste ora solo le dichiarazioni in conformità al regolamento (CE) 244/2009 (prescrizioni per l’efficienza energetica e informazioni complementari). Il riferimento al diritto dell’UE è reso più trasparente. Il campo di applicazione corrisponde a quello del regolamento dell’UE.
4.8 Commento all’appendice 2.5
N. 5 lett. d e 7.1: per le indicazioni contenute nei documenti tecnici e l’indicazione del consumo di energia (etichettaEnergia) si rimanda al nuovo regolamento delegato (UE) n. 392/2012.