Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 13 pagine
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zione ha ripercussioni ecologiche ridotte. Si tratta di impianti ubicati in sezioni di corsi d’acqua già sfruttate (centrali che utilizzano acqua di dotazione o ubicate lungo il canale di restituzione) nonché di impianti accessori non situati lungo un corso d’acqua naturale, ad esempio centrali ad acqua potabile, ad acqua di scarico o ad acqua irrigua e centrali che utilizzano l’infrastruttura per l’innevamento artificiale o acqua di galleria.
Per gli impianti della categoria 1 sono state soppresse due classi di potenza(<10 kW e <50 kW). La classe di potenza inferiore comprende dunque ora tutti gli impianti fino a 300 kW. All’interno di questa classe di potenza i piccoli impianti ottengono un tasso di rimunerazione più basso e quelli più grandi un tasso di rimunerazione più alto rispetto a quanto avveniva in precedenza. Ciò costituisce un incentivo a costruire impianti più grandi massimizzando l’efficacia della promozione (in kWh per franco investito) e riducendo gli effetti negativi sull’ambiente dovuti ai piccoli impianti. Gli impianti della categoria 2 non sono interessati da questa modifica; le classi di potenza finora previste continueranno a sussistere perché sono necessari anche piccoli impianti che saranno sovvenzionati in futuro come è stato fatto finora.
Notifica dello stato di avanzamento del progetto dopo due anni
Secondo l’articolo 3h capoverso 1 i richiedenti sono tenuti a notificare alla società nazionale di rete entro i termini indicati lo stato di avanzamento del progetto. Questa notifica viene effettuata, oggi, nel caso di piccole centrali idroelettriche fino a quattro anni dopo la comunicazione della decisione positiva. Per tutto questo periodo di tempo i mezzi finanziari previsti per la rimunerazione di tali impianti restano congelati. Se allo scadere del termine di quattro anni emerge che i promotori dei progetti non solo non sono in grado di inoltrare tempestivamente la notifica relativa allo stato di avanzamento, ma chiaramente non hanno fatto alcuno sforzo per attuarli, è chiaro che questi progetti ne hanno bloccato inutilmente eventuali altri. Questa situazione è insoddisfacente. Per poter individuare in maniera più tempestiva i progetti irrealistici, secondo le nuove disposizioni i promotori di progetti relativi a piccole centrali idroelettriche devono, già due anni dopo la comunicazione della decisione positiva, notificare e comprovare lo stato di avanzamento del progetto (dimostrando di aver presentato, tra l’altro, la richiesta di concessione o di costruzione). In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione della notifica, la società nazionale di rete può revocare la decisione ai sensi
bis
dell’articolo 3h capoverso 2.
Ulteriori dati da notificare
Finora, per la procedura di notifica e di decisione, doveva essere indicata solo l’ubicazione dell’impianto, cosa che nel caso di piccole centrali idroelettriche in cui le varie parti dell’impianto sono separate ha portato a indicazioni molto divergenti. In futuro dovranno essere indicate le ubicazioni della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzione d’acqua. In questo modo sarà possibile registrare le indicazioni relative all’ubicazione in maniera uniforme, completa e confrontabile.
2.2.2 Fotovoltaico
Modifica delle classi di potenza
A seguito delle modifiche introdotte dall’iniziativa parlamentare 12.400 la categoria RIC concernente gli impianti più piccoli (< 10kW) è stata soppressa. Questo poiché in futuro gli impianti di potenza inferiore a 10 kW potranno beneficiare invece che della RIC di una rimunerazione unica e nel caso di impianti di potenza compresa tra 10 e 30 kW sarà possibile optare per l’uno o per l’altro sistema.. La categoria concernente gli impianti più piccoli comprende ora tutti gli impianti di potenza inferiore a 30 kW.
Nuovo calcolo dei tassi di rimunerazione
Oltre alla riduzione della durata della rimunerazione da 25 a 15 anni (cfr. n. 2.1.1), per il nuovo calcolo dei tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici si deve tenere conto degli aspetti elencati qui di seguito.