Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/79: Modifica dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

e l’aggiunta di bonus (bonus agricolo e bonus per impianti di cogenerazione) è in linea di massima adeguato per quanto concerne gli impianti a biogas agricoli. Impianti che hanno una buona ubicazione e buone condizioni d’esercizio (per es. sufficiente concime di fattoria, cosubstrati ricchi di energia, buona capacità di sfruttamento del calore nonché adeguati proventi dallo smaltimento di scarti vegetali e dalla vendita del calore prodotto) possono essere gestiti in modo economicamente vantaggioso con gli attuali finanziamenti. La situazione è più difficile invece per gli impianti che fanno ricorso esclusivamente a substrati agricoli. Simili impianti, che utilizzano concime da fattoria, alle condizioni odierne sono ben lontani dall’essere economicamente vantaggiosi, le comprovate differenze da coprire sono notevoli. Il motivo principale degli elevati prezzi di costo di questi impianti è la limitata densità energetica del concime di fattoria (il colaticcio è costituito per circa il 90 % da acqua). Poiché in Svizzera la quantità di concime da fattoria disponibile è enorme, nonostante la bassa densità energetica ne risulta un notevole potenziale (produzione netta ecologica potenziale da resti del raccolto, letame e colaticcio: 23 PJ). Per fare in modo che questo potenziale energetico venga sfruttato – almeno in buona parte – per questi impianti è necessario un incentivo supplementare. È stato dunque proposto un bonus agricolo più elevato che, in caso di completa rinuncia a utilizzare cosubstrati non agricoli e piante energetiche, aumenta di circa 10 cent./kWh. Secondo le prime stime, con questo bonus così elevato si può presupporre che a medio termine saranno costruiti circa 100 impianti a biogas, per una produzione media di energia elettrica di circa 500 000 kWh corrispondente a una produzione annua supplementare di circa 50 GWhel. Il tasso massimo per impianti che hanno diritto al bonus agricolo 2 e al bonus per gli impianti di cogenerazione ammonta, per la categoria degli impianti più piccoli, a 60,5 cent./kWh.

Altri impianti a biomassa: esigenze energetiche minime

Mentre la disposizione relativa alle esigenze energetiche minime per i cicli di vapore secondo il numero 6.3 lettera a si è dimostrata efficace, in fase di attuazione le disposizioni concernenti gli «altri impianti di cogenerazione», in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling, secondo il numero 6.3 lettera b, hanno suscitato incertezze. I concetti di «rifiuti» e «residui biogeni» non sono definiti in modo preciso e non è possibile attribuire chiaramente a queste categorie i nuovi impianti di gassificazione del legno. Con la nuova disposizione, alla lettera b numero 1 viene disciplinato il rendimento elettrico minimo per tutti gli impianti di cogenerazione che hanno diritto a una rimunerazione. Alla lettera b numero 2 viene determinata la quota minima di calore utilizzata (a seconda della produzione di calore lorda): le agevolazioni saranno concesse solo a impianti che utilizzano principalmente concime di fattoria e residui del raccolto (impianti a biogas agricoli). Questi impianti, in gran parte vincolati all’ubicazione, saranno tenuti a coprire con il calore prodotto solo il proprio fabbisogno di calore; tutti i restanti impianti dovranno utilizzare esternamente una quota del calore prodotto pari al 40 per cento.

2.3 Garanzie di origine

Le attestazioni della provenienza ai sensi dell’articolo 5a LEne fungono da rilevazioni statistiche dell’elettricità prodotta in Svizzera. Perciò in linea di principio non devono essere rilasciate sulla base della quantità immessa bensì della quantità prodotta. La modifica dell’articolo 1d cpv. 1 elimina questo equivoco.

Secondo l’articolo 1d capoverso 2 per gli impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA è obbligatorio registrare l’impianto, l’elettricità prodotta e la garanzia di origine. Affinché risulti chiaro quale sia la procedura da seguire per impianti con una potenza allacciata di 30 kVA, nella formulazione dell’articolo 1d capoverso 2 dell’ordinanza (testo tedesco e italiano) viene precisato che ciò vale solo per impianti con una potenza allacciata superiore a 30 kVA.

Finora nell’OEn non si trovavano disposizioni esplicite in merito alla procedura da seguire nel caso di elettricità utilizzata per il consumo proprio e dunque non ceduta. Poiché questa elettricità non viene commercializzata, le garanzie d’origine non possono essere fatte valere e devono quindi essere annullate.