Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/83: Adeguamento del sistema d'attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed estensione dei contributi d'eliminazione agli equidi e al pollame · 8 pagine

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Ordinanza sul bestiame da macello Indagine conoscitiva

1.3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

Nell'Ingresso sono elencati gli articoli che delegano al Consiglio federale la competenza dell'ap-

bis

plicazione. L'articolo 48 capoverso 2 LAgr non compare perché non contiene una tale delega. Manca anche l'articolo 23 capoverso 1 LAgr, poiché tutte le norme che lo riguardavano sono state abrogate.

Sostituzione di espressioni

Con la revisione totale dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) sono state adeguate alcune espressioni dal profilo linguistico. Queste, in particolare l'espressione "avente diritto a quote del contingente" secondo la definizione dell'articolo 12 OIAgr, vengono riprese nel quadro delle presente revisione dell'ordinanza sul bestiame da macello.

In tutta l'ordinanza "Ufficio federale" è sostituito con "Ufficio federale dell'agricoltura" o dalla sigla "UFAG".

Art. 2 cpv. 2 lett. e e f

Dal 1° luglio 2014 la preparazione, l'organizzazion e e la conduzione di mercati pubblici per vitelli non sono più commissionate e indennizzate dalla Confederazione, per tale motivo la lettera f diventa obsoleta e la lettera e viene adeguata dal profilo linguistico.

Art. 6 cpv. 1 primo periodo

Sui mercati pubblici sorvegliati possono essere commercializzati solo animali della specie bovina a partire da 161 giorni d'età. La categoria "di età inferiore a 160 giorni" decade. Essa corrisponde alla categoria d'età la cui definizione sarà introdotta nell'allegato dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91), dal 1° ge nnaio 2014, quando l'OTerm sarà modificata nel quadro del pacchetto d'ordinanze con le disposizioni d'esecuzione della PA 14-17.

Art. 14 cpv. 2

La categoria di carne e di prodotti carnei n. 5.73 viene integrata con la carne e le frattaglie di animali della specie equina, finora appartenenti alla categoria 5.76.

La categoria di carne e di prodotti carnei n. 5.75 viene integrata con la carne e le frattaglie di animali della specie caprina, finora appartenenti alla categoria 5.76.

La categoria di carne e di prodotti carnei n. 5.76 ora contiene solo le frattaglie di animali della specie suina.

Le denominazioni delle altre categorie di carne e di prodotti carnei non cambiano.

bis

Art. 17 cpv. 1, 2 e 2

bis

Le quote percentuali vengono adeguate al nuovo articolo 48 capoverso 2 LAgr. Vedasi, a tale proposito, anche la tabella "Ripartizione dei quantitativi d'importazione del contingente doganale parziale n. 5.7 "Altro" al capitolo 1.2.