Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 11 pagine
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Rapporto esplicativo sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale
legge sul Tribunale federale (RS 173.110; LTF) prevede - nei limiti delle conclusioni
presentate - che il ricorso ha effetto sospensivo se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni. Alle stesse condizioni è da prevedere l'effetto sospensivo anche nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, poiché l'assistenza amministrativa ha per obiettivo la trasmissione di informazioni
confidenziali. Nel quadro dell'emanazione della LAAF, l'articolo 103 capoverso 2 lettera c LTF non è stato involontariamente esteso all'assistenza amministrativa in materia fiscale (per contro è stata adeguata mediante revisione dell'art. 46 cpv. 2, dell'art. 100 cpv 2 lett. b,
dell'art. 107 cpv. 3 e introduzione dell'art. 84a LTF la procedura di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale con quella dell'assistenza giudiziaria internazionale in
materia penale). Questa dimenticanza viene ora colmata con l'introduzione di un nuovo articolo 103 capoverso 2 lettera d.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
Per la Confederazione sono attese ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale. Un eventuale maggiore fabbisogno di risorse verrà specificato nel corso degli ulteriori lavori.
3.2 Per i Cantoni
Per i Cantoni sono attese minime ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale.
3.3 Per l'economia
La modifica della LAAF nei punti criticati è una delle possibilità per impedire le sanzioni minacciate (cfr. n. 1.1). Con la modifica la Svizzera attua una raccomandazione del Forum globale che dovrebbe suscitare reazioni positive a livello internazionale. Per la piazza economica svizzera questo passo è considerato molto importante.
4 Programma di legislatura
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201214 sul programma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201215 sul programma di legislatura 2011–2015. Il motivo risiede nel fatto che la revisione è divenuta indispensabile allorquando il Forum globale ha considerato insufficiente il numero di CDI concluse dalla Svizzera con la clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE (cfr. n. 1.1).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La questione della costituzionalità si pone al nuovo articolo 21a LAAF secondo cui, alle citate condizioni, le persone legittimate a ricorrere vengono informate sulla domanda mediante decisione solo dopo la trasmissione delle informazioni. Questo rappresenta una limitazione della garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a Cost. secondo cui in caso di
14 FF 2012 305
15 FF 2012 6413