Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 11 pagine

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Rapporto esplicativo sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale

conformi, diversi Paesi propongono di chinarsi su un sistema di sanzioni per le giurisdizioni che non sono passate alla seconda fase. In questo modo viene aumentata ulteriormente la pressione su queste giurisdizioni e quindi anche sulla Svizzera.

Sussiste inoltre la necessità di apportare modifiche alla prassi svizzera riguardo a dati rubati. L'India è sempre più irritata dal fatto che sulla base dell'attuale prassi le sue numerose domande di assistenza amministrativa non siano trattate. Essa esorta la Svizzera a cercare una rapida soluzione per sbloccare la situazione. In caso contrario, fondandosi su una base legale nazionale esistente per tali casi, l'India valuterà se adottare misure contro società svizzere. A questo scopo deve essere introdotta una precisazione nella LAAF.

Anche se la Svizzera - ad esempio sulla base di un numero sufficiente di convenzioni

rivedute - potesse accedere alla seconda fase, avrebbe comunque un grande interesse a risolvere rapidamente la questione dell'informazione a posteriori in relazione a una domanda di assistenza amministrativa di persone legittimate a ricorrere. Infatti, nella seconda fase viene in particolare verificata la prassi di assistenza amministrativa degli ultimi tre anni. A questo proposito la situazione attuale mostra un'immagine negativa dato che numerose domande sono bloccate a causa della richiesta di tutela del segreto da parte dello Stato richiedente che non può essere garantita a causa dell'assenza di una disposizione relativa alle eccezioni della notificazione o perché si fonda indirettamente su dati acquisiti

illegalmente. Se non è possibile dare seguito alle domande attualmente bloccate, la Svizzera dovrà attendersi una cattiva nota nella valutazione globale nel quadro della peer review. Una tale pubblicità è molto negativa per l'immagine della Svizzera e vi è il rischio che siano adottate sanzioni contro la Svizzera (ad es. che finisca su una lista nera).

Per queste ragioni è necessario effettuare rapidamente una revisione della LAAF. Con il presente rapporto si propone di procedere ai necessari adeguamenti.

1.2 Punti essenziali della modifica

Di seguito vengono riportate le principali modifiche. A prescindere dall'articolo 21a e

dall'articolo 7 lettera c, esse non contengono novità che si scostano dalle decisioni sinora prese.

a) È introdotto un nuovo articolo 21a sulla procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere; adeguamento dell'articolo 14 capoversi 1 e 2 e dell'articolo 15 capoverso 2 all'articolo 21a.

b) Come già affermato in occasione dei dibattiti parlamentari concernenti la LAAF, il

contenuto necessario delle domande raggruppate è retto dal vigente standard dell'OCSE. Quest'ultimo deve essere espressamente ancorato in un nuovo articolo 6 capoverso 2bis LAAF. Nel caso in cui lo standard dovesse cambiare, all'articolo 6 capoverso 2ter dovrebbe essere conferita al Consiglio federale la competenza di adeguare il contenuto necessario di una domanda raggruppata al nuovo standard.

c) Il tenore dell'articolo 7 lettera c LAAF viene limitato nel senso che non viene offerta assistenza amministrativa agli Stati che si sono attivamente adoperati per acquisire dati illegalmente.

d) Le domande raggruppate concernono i gruppi di contribuenti il cui nome e indirizzo non sono noti alle autorità fiscali richiedenti. Se le persone interessate non possono essere raggiunte per informarle in merito alla domanda inoltrata e alla notifica della decisione finale, l'informazione a queste persone non può seguire la via prevista all'articolo 14. Un nuovo articolo 14a LAAF prevede la procedura idonea per le domande raggruppate. Una

disposizione analoga esiste già all'articolo 20l dell'ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (RS 672.933.61).

e) Per quanto concerne il diritto transitorio bisogna precisare che