Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 11 pagine

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Rapporto esplicativo sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale

si evince che di regola è necessario un contributo attivo di un terzo per la non-compliance del contribuente del gruppo. La Svizzera ha dato il suo benestare al testo in occasione della seduta del 21 marzo 2012 del gruppo di lavoro 10 del Comitato degli affari fiscali dell'OCSE: al riguardo non è considerato un comportamento colposo del detentore delle informazioni o di un terzo (un «third party» secondo il testo del commento), se è possibile garantire anche tramite altri criteri che si tratta di una domanda e non di una fishing expedition. A contrario bisogna presupporre obbligatoriamente un comportamento colposo del detentore delle informazioni o di un terzo se non è possibile escludere una fishing expedition. In questo modo viene fissata la prassi della Svizzera.

Art. 6 cpv. 2bis (nuovo)

L'articolo 6 capoverso 2 LAAF è previsto per le domande singole. Il nuovo articolo 6

capoverso 2bis contiene il rimando esplicito al commento all'articolo 26 del modello di

convenzione OCSE, nella versione del 2012, per quanto concerne il contenuto necessario di una domanda raggruppata. Questo è lo standard internazionale in vigore.6 La disposizione è applicabile sia per le domande raggruppate presentate sulla base di CDI che per quelle presentate sulla base di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax

Information Exchange Agreements; TIEA).

Art. 6 cpv. 2ter (nuovo)

Il vigente standard internazionale che regge il contenuto necessario di una domanda

raggruppata, definito come determinante all'articolo 6 capoverso 2bis, può cambiare. Affinché non sia necessaria una modifica di legge se ciò accadesse, nel nuovo articolo 6 capoverso 2ter viene conferita al Consiglio federale la competenza di adeguare il contenuto necessario di una domanda raggruppata allo standard internazionale adottato dalla Svizzera.

Art. 7 lett. c

Secondo il vigente articolo 7 lettera c LAAF non si entra nel merito della domanda se viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.

Nelle procedure di assistenza amministrativa fondate su dati acquisiti illegalmente che lo Stato richiedente ha ottenuto in modo passivo sono emersi problemi a livello di prassi. Questi dati acquisiti illegalmente sono ottenibili in particolare tramite l'assistenza amministrativa spontanea e dunque in modo legale. In questo caso per il Paese richiedente è difficile capire che la Svizzera non sia disposta ad offrire assistenza amministrativa. Per porvi rimedio il DFF ha stabilito nel mese di luglio del 2012 una prassi più flessibile per quanto concerne i dati acquisiti illegalmente: viene offerta assistenza amministrativa se lo Stato richiedente si è adoperato attivamente dopo che gli sono stati resi noti i dati acquisiti illegalmente ma non si è attivamente adoperato per ottenerli e la domanda di assistenza amministrativa si basa esclusivamente su informazioni e documenti che lo Stato richiedente ha a disposizione grazie a inchieste indipendenti.

Malgrado questa prassi i problemi si sono aggravati. Oltre all'India, Spagna e Paesi Bassi criticano la posizione della Svizzera. In particolare l'India ha ricevuto dalla Francia dati relativi alla banca HSBC e su questa base ha presentato domande di assistenza amministrativa alla Svizzera. Nel complesso risultano numerosi casi di non entrata nel merito e di conseguenza una cattiva statistica. Importanti Paesi partner dell'UE e del G20 hanno espresso la loro insoddisfazione riguardo all'attuale prassi e ciò rischia di diventare un grande caso politico che può condurre a controversie a livello bilaterale e nel Forum globale.

Per questo motivo l'articolo 7 lettera c LAAF deve essere adeguato nel senso che non si

6 Cfr. al riguardo il commento all'art. 3 lett. c.