Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 11 pagine
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Rapporto esplicativo sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale
Cpv. 2
Conformemente alla modifica del capoverso 1, nel capoverso 2 il rimando alla premessa di rendere verosimili i motivi per mantenere il segreto da parte dell'autorità estera va stralciato.
L'articolo 14 è applicabile anche se viene applicata la procedura secondo l'articolo 21a.
Art. 14a (nuovo) Informazione in caso di domande raggruppate
Nel caso delle domande raggruppate i nomi e gli indirizzi del gruppo di contribuenti
interessati dalla domanda non sono noti all'autorità fiscale richiedente. Se il detentore delle informazioni non riesce a contattare le persone legittimate a ricorrere, al nuovo articolo 14a è prevista una procedura speciale per informare le persone legittimate a ricorrere riguardo a una domanda pervenuta e alla comunicazione della decisione. Una disposizione analoga esiste già all'articolo 20l dell'ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (RS 672.933.61). Questa disposizione ha dato buoni risultati nella prassi.
Cpv. 1
Su richiesta dell'AFC il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata (persone interessate sono le persone sulle quali vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa; art. 3 lett. a LAAF).
Cpv. 2
L'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere (persone legittimate a
ricorrere sono le persone interessate nonché le altre persone che l'AFC, in base agli atti,
deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2 LAAF; art. 14 cpv. 2 LAAF) con sede o domicilio in Svizzera. Se una persona legittimata a ricorrere ha la sede o il domicilio all'estero, l'AFC informa della domanda il detentore delle informazioni.
Cpv. 3
Il detentore delle informazioni informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all'estero e le invita al contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
Cpv. 4
L'AFC informa inoltre le persone interessate dalla domanda raggruppata mediante
pubblicazione nel Foglio federale a) in merito alla domanda di assistenza amministrativa, b) in merito all'obbligo di indicare all'AFC il loro indirizzo svizzero, se hanno la loro sede o il loro domicilio in Svizzera, e un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, se hanno la loro sede o il loro domicilio all'estero, c) in merito alla procedura semplificata secondo l'articolo 16, e d) del fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata.
Cpv. 5
Il termine utile per designare il rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni è di 20 giorni. Decorre dal giorno dopo la pubblicazione nel Foglio federale secondo il capoverso 4, indipendentemente dalla data in cui il detentore delle informazioni ha informato le persone legittimate a ricorrere. Il termine è fisso poiché viene esclusa la proroga del termine. Tale condizione è necessaria per poter rispondere rapidamente alle domande raggruppate, in genere dispendiose e complesse.
Cpv. 6
Nel caso in cui non può notificare la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere,
l'AFC la notifica in forma anonima mediante comunicazione nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno dopo la comunicazione nel Foglio federale. È fatta salva la
procedura con informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere secondo