Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 11 pagine

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Rapporto esplicativo sulla modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale

entra nel merito di una domanda se si fonda su informazioni per la cui acquisizione lo Stato richiedente si è attivamente adoperato. Sono considerati dati ottenuti adoperandosi

attivamente anche quando lo Stato incarica terzi di acquisire tali dati. Lo Stato non si è

invece adoperato attivamente se ad esempio i dati vengono acquisiti mediante assistenza amministrativa spontanea e quindi senza il suo intervento, ovvero passivamente.

La modifica è opportuna anche nel diritto internazionale. Il principio della buona fede è

sancito dall'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 19697 sul diritto dei

trattati. Secondo questa disposizione un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Nella prassi e nella giurisprudenza concernente il diritto

internazionale è ad esempio riconosciuto che nel principio della buona fede rientrano gli obblighi specifici di informazione e cooperazione a cui le parti contrattuali sottostanno, che rafforza il principio della fiducia reciproca delle parti contrattuali e che deve proteggere le lecite aspettative di una parte contrattuale. Una CDI tra due Stati è conclusa anche per disciplinare lo scambio di informazioni seguendo la via dell'assistenza amministrativa. Se adoperandosi attivamente uno Stato acquisisce dati in modo illegale e le sue domande di assistenza amministrativa si basano su questi dati, tale Stato elude lo strumento

dell'assistenza amministrativa convenuto e la fattispecie può essere considerata una

violazione del principio della buona fede. Se invece uno Stato riceve in modo totalmente passivo (ad es. mediante assistenza amministrativa spontanea) dati acquisiti illegalmente e le domande di assistenza amministrativa si fondano su questi dati, secondo l'interpretazione del diritto internazionale la fattispecie non può essere considerata una violazione del

principio.8

Art. 14

L'articolo 14 deve essere adeguato al nuovo articolo 14a.

Cpv. 1

L'articolo 14 capoverso 1 deve essere adeguato affinché l'AFC possa informare la persona interessata sugli elementi essenziali della domanda, ovvero la persona interessata deve poter riconoscere sulla base dell'informazione se la stessa è effettivamente oggetto dell'inchiesta e cosa le viene contestato. Non deve invece essere ad esempio informata sui provvedimenti d'inchiesta presi sinora dallo Stato richiedente, poiché esso può avere interesse a tenerli segreti. Questa restrizione corrisponde anche alla nuova versione del commento OCSE all'articolo 26 del modello di convenzione secondo cui lo Stato richiesto può informare la persona interessata solo sugli elementi essenziali della domanda.9

In relazione alla creazione del nuovo articolo 21a concernente una procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere va inoltre abrogata la premessa di rendere verosimili i motivi per mantenere il segreto da parte dell'autorità estera.

7

RS 0.111

8 La modifica dell'art. 7 lett. c LAAF dovrebbe pure soddisfare le osservazioni concernenti la Svizzera relative alla prima fase della peer review contenute nel rapporto. Al momento della prima fase della peer review era ancora in vigore l'ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI), poi abrogata con l'entrata in vigore della LAAF. L'art. 5 cpv. 2 lett. c OACDI disponeva che una domanda di assistenza amministrativa estera deve essere respinta se si fonda su informazioni ottenute o trasmesse mediante reati secondo il diritto svizzero. Il rapporto (N 183) spiega inoltre che se l'art. 5 cpv. 2 OACDI va oltre il concetto dell'ordine pubblico o della buona fede potrebbe creare un'ulteriore barriera non in linea con lo standard. La seconda fase della peer review deve valutare se la disposizione viene applicata nella prassi conformemente allo standard. Il vigente tenore dell'art. 7 lett. c LAAF riprende già queste osservazioni nella misura in cui non si entra nel merito di una domanda se viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su dati acquisiti illegalmente.

9 Commento ad art. 26 Modello di convenzione OCSE, pag. 10 marg. 11.