Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/87: 13.435 Iv.pa. Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» · 13 pagine

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4.2 Altre ripercussioni

L’introduzione di un criterio supplementare per la determinazione dell’aliquota d’imposta potrà comportare tanto un aumento quanto una diminuzione delle spese. Si può prevedere un aumento delle spese per quegli esercizi che finora effettuavano solo prestazioni all’aliquota ridotta. È il caso degli stand del «Döner kebab», privi di istallazioni per il consumo sul posto. D’ora in poi questi ultimi dovrebbero assoggettare le vendite dei kebab all’aliquota normale, mentre per le vendite di dessert e di bevande analcoliche fredde continuerebbe ad applicarsi l'aliquota ridotta. Più o meno inalterati dovrebbero rimanere invece gli oneri per gli stand di specialità asiatiche, che offrono istallazioni per il consumo sul posto. In effetti, nel caso di prodotti commestibili, non sarebbe più necessario chiedere se il prodotto è da asportare o da mangiare sul posto. La domanda dovrebbe però ancora essere posta nel caso in cui con il cibo venisse venduta anche una bevanda. Nel caso invece di una pizzeria che vende anche pizze da asporto l’applicazione dell’IVA sarebbe semplificata, dato che sulla base del controprogetto indiretto tutte le prestazioni sarebbero assoggettate all’aliquota normale.

L'imposizione più elevata delle prestazioni di take away caldi potrebbe da un lato determinare un lieve calo della domanda, o perlomeno frenare la forte crescita che questo settore ha registrato negli ultimi anni. Ad ogni modo è poco probabile che vi saranno esercizi di take away che, per queste ragioni, saranno costrette a cessare la loro attività o a licenziare il loro personale. D’altro canto, dato che il nuovo disciplinamento determinerà un certo miglioramento della situazione concorrenziale nel settore della gastronomia, ci si può attendere un leggero aumento delle richieste di prestazioni della ristorazione. Non vi è comunque da prevedere un aumento di posti di lavoro e nemmeno del numero di esercizi.

5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In considerazione del fatto che la Svizzera non è membro dell’Unione europea e non ha ripreso la direttiva sul sistema di imposta sul valore aggiunto applicabile nell’UE9, tale direttiva non si applica in Svizzera. Il nostro Paese può dunque continuare a strutturare in maniera autonoma la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto. Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE riguardano l’IVA soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. Queste disposizioni non sono interessate dalla proposta della Commissione. L’allegato al presente rapporto presenta una sintesi di come nei diversi Paesi dell’UE vengono assoggettate le prestazioni della ristorazione e le prestazioni di take away. La Gran Bretagna è l’unico Paese dell’UE a fare la distinzione, nel caso delle prestazioni di take away, fra vendita di cibi e bevande caldi e vendita di cibi e bevande freddi.10

9 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1

10 Vat notice 709/1 Catering & take-way food, n. 4, consultabile all’indirizzo: http://www.hmrc.gov.uk, sotto la rubrica Library, Official statistics> Publications> Notices, Information Sheets and other refernce materials> VAT> All VAT Notices